Con la sentenza del 6 dicembre 2018, causa C-675/17, la Corte di giustizia europea ha chiarito che la direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali impone agli Stati membri il riconoscimento automatico dei titoli di formazione esteri previsti da tale direttiva, anche se due titoli sono conseguiti al termine di formazioni in parte concomitanti, e impedisce allo Stato ospitante di verificare il livello di formazione impartito dallo Stato d’origine dell’interessato, ciò anche se la normativa interna dello Stato ospitante vieta la contemporanea iscrizione a due corsi di formazione.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione degli articoli 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale domanda era stata presentata dal Consiglio di Stato nell’ambito di una controversia tra il Ministero della Salute e un cittadino austriaco relativamente al diniego di riconoscimento, da parte di detto Ministero, del titolo di formazione di medico rilasciato dall’autorità competente austriaca.
Secondo la Corte Ue, i titoli di studio esteri devono essere riconosciuti ai fini professionali anche se conseguiti contemporaneamente e senza verifica del livello di formazione impartito.
In allegato la sentenza della Corte Ue