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Qualità dei combustibili e promozione dell’uso di energia da FER: in Gazzetta il decreto legislativo

Il provvedimento, in vigore dal 12 maggio, dà attuazione a due direttive europee introducendo modifiche ai decreti legislativi n. 66/2005 e n. 28/2011

venerdì 28 aprile 2017 - Redazione Build News

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Entrerà in vigore il prossimo 12 maggio il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.97 del 27 aprile, il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 marzo.

Sul decreto è stato acquisito il parere della Conferenza unificata reso nella seduta del 2 febbraio 2017 nonché i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il decreto - IN ALLEGATO - dà attuazione a due direttive europee già recepite, introducendo modifiche a due decreti legislativi vigenti: il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che reca misure in materia di qualità della benzina e del combustibile diesel e il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con il quale è stata trasposta nel nostro ordinamento la direttiva 2009/28/CE.

Il provvedimento introduce nuove modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di comunicazione, nonché dell’obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità fornita.

Il decreto prevede inoltre ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori di carburanti agli Stati membri.

È prevista la possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora esclusi dal campo di applicazione della normativa di settore), ai fini del raggiungimento dell’obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità fornita.

Viene infine introdotto un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare, ai fini dell’obiettivo di utilizzo di fonti rinnovabili nei consumi energetici nel settore dei trasporti.

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