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Qualità dell’aria, in vigore la nuova direttiva Ue: fissati i limiti per le emissioni dal 2020 al 2030

Gli Stati membri entro il 1° luglio 2018 mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva

lunedì 23 gennaio 2017 - Redazione Build News

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È entrata in vigore il 31 dicembre 2016 la Direttiva UE 2016/2284 – IN ALLEGATO - concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/1 del 17 dicembre 2016, la direttiva, al fine di tendere al conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente, stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5) e impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati all'allegato I e ai loro effetti.

La direttiva contribuisce inoltre a conseguire: a) gli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti nella legislazione dell'Unione, nonché progressi verso l'obiettivo a lungo termine dell'Unione di raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità; b) gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi in linea con il 7o programma d'azione per l'ambiente; c) un rafforzamento delle sinergie tra la politica dell'Unione in materia di qualità dell'aria e altre politiche pertinenti dell'Unione, in particolare le politiche in materia di clima e di energia.

AMBITO DI APPLICAZIONE. La direttiva si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti di cui all'allegato I provenienti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento. La direttiva non riguarda le emissioni nelle isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare, a Madera e nelle Azzorre.

IMPEGNI NAZIONALI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030 come indicato nell'allegato II.

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie volte a limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine. I livelli indicativi di tali emissioni saranno fissati secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030.

Gli Stati membri possono seguire una traiettoria non lineare di riduzione, qualora sia economicamente o tecnicamente più efficiente, e a condizione che, a partire dal 2025, essa converga progressivamente con la traiettoria lineare delle riduzioni e che non pregiudichi alcun impegno di riduzione delle emissioni per il 2030. Gli Stati membri fissano la traiettoria e le motivazioni per seguirla nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico da presentare alla Commissione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1.

Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, gli Stati membri spiegano i motivi di tale scostamento, nonché le misure che li ricondurranno sulla loro traiettoria, nelle successive relazioni d'inventario fornite alla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.

Le seguenti emissioni non sono contabilizzate ai fini della conformità con i paragrafi 1 e 2: a) emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo; b) emissioni prodotte dal traffico marittimo nazionale da e per i territori di cui all'articolo 2, paragrafo 2; c) emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale; d) emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici prodotte da attività che rientrano nelle categorie 3B (gestione del letame) e 3D (suoli agricoli) della nomenclatura 2014 per la comunicazione dei dati (NFR) stabilita dalla convenzione LRTAP.

RECEPIMENTO. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° luglio 2018. In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 10, paragrafo 2, entro il 15 febbraio 2017. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri, i quali comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla direttiva.

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE. La direttiva 2001/81/CE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2018. In deroga al primo comma: a) gli articoli 1 e 4 e l'allegato I della direttiva 2001/81/CE continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2019; b) gli articoli 7 e 8 e l'allegato III della direttiva 2001/81/CE sono abrogati a decorrere dal 31 dicembre 2016. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI. Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono applicare l'articolo 5, paragrafo 1, della nuova direttiva in relazione ai limiti di cui all'articolo 4 e all'allegato I della direttiva 2001/81/CE.

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