Non è giudizialmente contestabile la scelta del “legislatore secondario” di prevedere una maggiorazione di tariffa per quelle istallazioni di pannelli fotovoltaici che svolgano una doppia funzione: di produzione di energia elettrica e di copertura di dette strutture edilizie “semplici”.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione sesta, con la sentenza n. 1108/2015 depositata il 5 marzo.
QUARTO CONTO ENERGIA. L’art. 14 comma 2 del D.M. 5 maggio 2011 - Quarto Conto Energia - prevede che “gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto ad una tariffa pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante per impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa spettante per altri impianti fotovoltaici”.
Quindi per ottenere la tariffa maggiorata rispetto ad “altri impianti fotovoltaici” è necessario che, per le serre le pergole, le tettoie ecc., i pannelli fotovoltaici “costituiscano” elemento costruttivo.
L’art. 20, comma 5 del D.M. 6 agosto 2010 prevede, al fine della qualificazione dell’impianto, specifiche modalità di copertura che devono essere integralmente rispettate per poter beneficiare della maggiorazione di incentivo e prevede che sia serra fotovoltaica quella nella quale “i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile”.
Nelle Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 e adottate dal GSE, pagine 29 e 30, paragrafi 4.4.1.2 e 4.4.1.3, si cerca di dare una interpretazione alla suddetta disposizione al fine di comprendere quando i moduli costituiscano “elemento costruttivo” del manufatto, e si afferma che ciò avviene quando “l’eventuale eliminazione dei pannelli compromette la funzione del manufatto”.
LA VICENDA. All’appellante è stato negato il riconoscimento della maggiorazione tariffaria spettante a impianti installati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline - nella specie, la categoria serre - in quanto tale beneficio spetta soltanto a condizione che i moduli costituiscano l’elemento costruttivo delle superfici del manufatto, mentre nella specie, secondo il Gestore, per gli impianti aventi caratteristica di serra fotovoltaica, ad ammissione della stessa società, “la copertura della serra è composta da moduli fotovoltaici…e da una lamiera grecata per la tenuta dell’acqua e dei detriti”.
Nel provvedimento finale, all’esito della istruttoria e della valutazione delle osservazioni della parte privata, veniva confermata l’ammissione solo alla tariffa nella misura minore, essendo emerso che i moduli non costituiscono elemento costruttivo delle superfici del manufatto, in quanto la copertura della serra è stata realizzata con panelli di lamiere grecate smontati dai moduli fotovoltaici, con conseguente riconduzione dell’impianto alla categoria degli “altri impianti fotovoltaici”.
LA RATIO DELLA PREMIALITÀ MAGGIORE. Il Consiglio di Stato evidenzia che la ratio della premialità maggiore è dovuta al fatto che le coperture delle serre siano affidate a moduli fotovoltaici che svolgano una doppia funzione e cioè di copertura del fabbricato agricolo e di produzione di energia elettrica, secondo una logica di integrazione architettonica totale in cui i pannelli fotovoltaici rappresentino parte imprescindibile della costruzione e – aggiunge Palazzo Spada - “si tratta di scelta di politica industriale insindacabile”.
Nel caso in esame, la copertura del manufatto è costituita da una lamiera grecata, su cui poggiano i moduli fotovoltaici, i quali quindi non coprono il manufatto, ma sono collocati al di sopra della effettiva copertura, costituita invece da una lamiera grecata, che peraltro non avvolgono per la intera superficie.
Da un lato è evidente – osserva Palazzo Spada - che le serre fotovoltaiche devono essere dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante (come prevede l’art. 20 comma 5 del d.m. 6 agosto 2010); dall’altro lato, tuttavia, tale destinazione scontata non è sufficiente a giustificare la maggiorazione della tariffa, che la normativa, evidentemente, intende attribuire solo quando i moduli fotovoltaici a copertura della serra, oltre che consentire l’attività agricola o di coltivazione, costituiscano elemento costruttivo della copertura o delle pareti del manufatto, cosa che non si verifica se la copertura è data dalle lamiere.
In definitiva – conclude la sesta sezione del Consiglio di Stato - appare non contestabile giudizialmente la scelta del “legislatore secondario” di prevedere una maggiorazione di tariffa per quelle istallazioni di pannelli che svolgano una doppia funzione: di produzione di energia elettrica e di copertura di dette strutture edilizie “semplici”; funzione di copertura che, nel caso oggetto della sentenza, i pannelli non svolgono perché la vera copertura è assicurata dalla lamiera grecata.