Con la sentenza non definitiva n.2682/2020 pubblicata il 27 aprile, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria tre questioni, tra di loro collegate, in materia di tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
I quesiti, in particolare, si riferiscono alla natura (unitaria o scomponibile) del procedimento amministrativo, di competenza del GSE, volto al riconoscimento degli incentivi (secondo la c.d. “tariffa base” ovvero con eventuali “maggiorazioni”), nel quadro – più generale – della nozione di “violazione rilevante” che, in base alla legge (art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011), legittima il GSE a disporre la “decadenza” da incentivi già riconosciuti.
In particolare, sono sottoposte all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. proc. amm., le seguenti questioni:
a) se la richiesta, da parte di un operatore economico, degli incentivi previsti dal d.m. 5 maggio 2011 (c.d. Quarto Conto Energia, ad incentivazione degli impianti di produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica della fonte solare) e della maggiorazione economica prevista dall’art. 14, comma 1, lettera d) dello stesso d.m. determini l’avvio di un unico procedimento (nel quale la maggiorazione ha natura non dissimile dall’incentivo base) e, in caso affermativo, se il provvedimento conclusivo dello stesso debba essere considerato plurimo, qualora si dovesse ravvisare una diversità tra gli effetti giuridici derivanti dalla richiesta della tariffa base e quelli derivanti dalla richiesta della relativa maggiorazione;
b) se, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, quando la violazione riscontrata riguardi una certificazione prodotta al fine di ottenere la maggiorazione del 10% di cui all’art. 14, comma 1, lett. d), del d.m. 5 maggio 2011, la violazione stessa debba intendersi rilevante ai fini della decadenza dalla intera tariffa incentivante, ovvero dalla sola maggiorazione del 10% per ottenere la quale era stata prodotta;
c) se, il provvedimento di decadenza di cui all’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, nell’ipotesi in cui esso riguardi l’intero beneficio, abbia natura sanzionatoria e, quindi, richieda l’accertamento dell’elemento soggettivo della condotta attiva od omissiva in capo all’interessato, oppure se la perdita dell’intero beneficio – e non della sola maggiorazione (perdita da considerare automatica per l’oggettiva insussistenza del presupposto) – sia anch’essa la conseguenza della oggettiva insussistenza di tutti i presupposti richiesti per ottenere l’importo complessivamente richiesto.
In allegato la sentenza non definitiva