Con la Risposta n. 191 di oggi 23 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un libero professionista iscritto al Collegio dei Geometri, che ha formulato alcuni quesiti, riferiti ai condomini che amministra, in merito alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020) per le spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (cd “bonus facciate”).
In particolare, l'istante ha chiesto di sapere se:
- in base al richiamo contenuto nel comma 223 dell’articolo 1 della citata legge di Bilancio 2020 alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, ai fini del “bonus facciate”, si applichino le modalità previste per la detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR per interventi di recupero del patrimonio edilizio e se risultano detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori, quali, ad esempio, quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali;
- rientrano nel “bonus facciate” le spese per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate e, ove ricorra l'obbligo di isolare la facciata previsto dal comma 220, anche queste opere di isolamento ricadano nel predetto bonus;
- per gli interventi già iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020, si può usufruire del “bonus facciate” e se per i pagamenti occorre utilizzare una causale particolare.
In allegato la Risposta n. 191 del 23 giugno 2020