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Quesiti sul Bonus Facciate: dall'Agenzia delle Entrate la nuova Risposta n. 319 dell'8 settembre

Nel presupposto che un sistema di rivestimento per pareti in esterno e facciate possa essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali, per il recupero e il decoro delle facciate esterne e il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati con tale prodotto possono fruire del Bonus Facciate

martedì 8 settembre 2020 - Redazione Build News

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La società X Srl dichiara di operare nel settore della produzione e commercializzazione di .... La società fa presente che nell'ambito della propria attività ultra decennale, ha posto in essere una continua ricerca volta allo sviluppo di nuovi materiali e sistemi di decorazione per interni ed esterni che ha portato, fra le numerose proposte, alla realizzazione del prodotto .... Tale prodotto, è un sistema di rivestimento per pareti in esterno e facciate ...

Inoltre, l'istante precisa che ...

In relazione a quanto precede la società chiede se stante le caratteristiche tecniche dei prodotti facenti parte della linea ..., gli stessi possano beneficiare della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società ritiene che i prodotti facenti parte della linea ALFA possano beneficiare della detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dal citato articolo 1, commi da 219 a 224 della legge n. 160 del 2019.

A sostegno di tale soluzione osserva che la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, fra gli interventi volti al recupero delle facciate esterne rientranti nella detrazione ricomprende specificamente i seguenti: il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie; il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi; i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

In relazione a quanto precede, considerate le caratteristiche tecniche sopra descritte del prodotto ...ritiene ... rientranti nella detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA RISPOSTA N. 319 DEL 8 SETTEMBRE 2020

Ai sensi dell'articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge diBilancio 2020), «per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento».

Il successivo comma 220, precisa che «nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (...) e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (...). In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

Con circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E l'Agenzia ha fornito chiarimenti circa la ratio della normativa e le modalità applicative della stessa agli interventi che risultano agevolabili. Con il predetto documento è stato precisato, tra l'altro, che è possibile fruire della detrazione in relazione agli interventi: di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio; su balconi, ornamenti o fregi ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura (cfr. circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020).

Nel caso in esame l'istante chiede di sapere se gli interventi di recupero o restauro della facciata, operati mediante l'impiego del prodotto ... possa beneficiare dell'agevolazione in parola.

Al riguardo si osserva che, gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, così come descritti nella menzionata circolare n. 2/E del 2020, e in particolare al paragrafo 2 citato, possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli. Questo ultimo aspetto, infatti, rappresenta un elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede di interpello (restando in ogni caso fermi i poteri di controllo dell'amministrazione).

Tutto ciò premesso, nel presupposto che il prodotto oggetto della presente istanza possa essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali, per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati con tale prodotto, possono fruire delle detrazioni di cui al cd. bonus facciate.

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