Con la risposta n. 603 del 17 settembre 2021 (IN ALLEGATO), l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il coordinamento delle agevolazioni previste dalle leggi di bilancio 2020 e 2021 avviene distinguendo gli investimenti:
- per i quali, alla data del 15/11/2020, si sia proceduto all'ordine vincolante, sia stato versato l'acconto del 20% e siano completati entro il 30/06/2021. A questi si applica la disciplina della legge di bilancio 2020
- effettuati a partire dal 16/11/2020, che rientrano nella nuova disciplina.
La società istante, che svolge attività di noleggio di gru e altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione, nell'anno 2020, ha realizzato due investimenti, entrambi in locazione finanziaria:
1) il primo contratto è stato sottoscritto in data 21/10/2020 per l'acquisto di una autogrù telescopica, per un determinato importo. La società dettaglia, al riguardo, le date di fatturazione degli acconti e del loro importo e la conferma dell'ordine, nonché la fatturazione relativa al primo canone di leasing anticipato, nonché, con perizia asseverata, la presenza delle caratteristiche tecniche tali da includere l'investimento negli elenchi di cui all'allegato A di riferimento e l'avvenuta interconnessione e messa in funzione, verificata in data 17/12/2020. Il bene oggetto dell'investimento è stato consegnato alla società in data 14/12/2020
2) il secondo contratto è stato sottoscritto in data 18/11/2020 per l'acquisto di tre gru semoventi elettriche. La compagine dettaglia, al riguardo, le date di fatturazione degli acconti e del loro importo e la conferma dell'ordine, nonché la fatturazione relativa al primo canone di leasing anticipato, nonché, con tre distinte perizie tecniche asseverate, la presenza delle caratteristiche tecniche tali da includere l'investimento negli elenchi di cui all'allegato A di riferimento e l'avvenuta interconnessione e messa in funzione, verificata in data 22/12/2020. I tre macchinari sono stati consegnati alla società in data 5/02/2021.
IL CONTENUTO DELL'ISTANZA. La società evidenzia che il nuovo credito introdotto dal Bilancio 2021 viene in parte a sovrapporsi con il credito previsto dall'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge n. 160/2019 (il Bilancio 2020). Pertanto, la compagine domanda:
a) in quale delle due agevolazioni debbano essere collocati i due investimenti
b) per il secondo investimento, tenuto conto che si tratta di investimenti interconnessi nel 2020 ma consegnati definitivamente nel 2021, se rileva l'anno dell'interconnessione.
c) se le fatture e i documenti che presentano un riferimento alla prima delle due agevolazioni, poiché emessi precedentemente all'approvazione della legge di bilancio 2021, possono essere "perfezionati" annotando sulla copia cartacea del documento con scritta indelebile, il riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058, della legge n. 178/2020, soluzione che ritiene corretta.
IL QUADRO NORMATIVO. L'Agenzia premette che la legge di bilancio 2020, all'articolo 1, commi da 184 a 197, ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
La predetta disciplina, in vigore dal 1 gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il "super ammortamento" (legge n. 208/2015) e l'"iper ammortamento" (legge n. 232/2016), che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.
La legge di bilancio 2021, infine, ha esteso l'ambito temporale della misura introdotta dalla legge di Bilancio 2020, rimodulando la disciplina del credito di imposta.
LIMITI TEMPORALI PER IL CREDITO DI IMPOSTA. In base al comma 1051 della legge di Bilancio 2021, continua l'Agenzia, il credito d'imposta spetta per gli investimenti effettuati nell'intervallo temporale che va dal 16/11/2020 al 31/12/2022 (o al 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d'imposta siano effettuati nell'intervallo temporale che va dal 16/11/2020 al 30/06/2021, viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dall'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge di Bilancio 2020 in relazione agli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali "non 4.0", nonché ai beni ricompresi nell'allegato A e B annessi alla legge 232/2016, effettuati a decorrere dal 1/01/2020 e fino al 31/12/2020, ovvero entro il 30/06/202 a condizione che entro la data del 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (cfr. comma 185 della legge di Bilancio 2020).
Al riguardo - spiega l'Agenzia - il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale deve avvenire distinguendo gli investimenti per i quali alla data del 15/11/2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%. In questo caso, tali investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30/06/2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di Bilancio 2020.
Per converso, rientrano nella nuova disciplina gli investimenti effettuati a partire dal 16/11/2020: tale interpretazione trova fondamento nella volontà del legislatore di anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, senza attendere la naturale scadenza dell'ordinario termine del precedente regime (ossia il 31/12/2020).
Il motivo di tale scelta risiede nella necessità di scongiurare un rallentamento degli investimenti "nuovi" (per tali intendendosi quelli intrapresi dal 16/11/2020) a causa del cosiddetto "effetto annuncio", che - a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, avvenuta proprio il 16/11/2020 - avrebbe spinto i soggetti interessati ad aspettare il 1° gennaio 2021 per poter beneficiare direttamente di un regime, in linea generale, più vantaggioso.
IL CASO IN ESAME. In relazione ai quesiti proposti, l'Agenzia ritiene che all'investimento 1) sia applicabile la disciplina di cui alla legge di bilancio 2021, in considerazione della circostanza che, alla data del 15/11/2020, sussiste l'ordine vincolante ma gli "acconti" versati risultano insufficienti rispetto alla previsione normativa.
All'investimento 2), invece, deve essere applicata la disciplina di cui alla legge di bilancio 2020, in quanto, alla data del 15/11/2020, tale investimento risulta correttamente prenotato.
Quanto al secondo quesito proposto dall'interpellante, poi, l'Amministrazione osserva che i beni risultano interconnessi il 22/12/2020, come da perizia giurata, e consegnati il 30/12/2020.
Ebbene, seppur desti perplessità la circostanza che i beni risultino prima interconnessi e poi consegnati e tenuto conto che all'investimento 2) è applicabile la disciplina di cui alla legge di bilancio 2020, l'Agenzia ritiene che il credito di imposta spettante è utilizzabile in compensazione dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni, ossia dall'anno 2021.
Circa il terzo quesito, infine, l'Agenzia ammette la possibilità di annotazione sulle fatture prospettata, estendendo l'ambito applicativo prospettato nella risposta n. 438/2020.
In questo senso, nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.
Nel caso di fattura elettronica tramite Sistema di interscambio (Sdi) ricevuta dal venditore, invece, è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell'articolo 39 del decreto Iva oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, ed inviare tale documento sotto forma di autofattura allo Sdi, secondo le modalità indicate, in tema d'inversione contabile, nella circolare n. 14/2019.
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