L'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha pubblicato una nuova FAQ avente ad oggetto dei chiarimenti in merito all’ordine di trattazione delle istanze di parere per la soluzione di questioni controverse insorte in fase di gara (Art. 211, d.lgs. 50/2016).
“11. Esiste un ordine di trattazione delle istanze pervenute?
Sì, come previsto all’art. 6 del Regolamento per il rilascio di pareri di precontenzioso, nella trattazione delle istanze pervenute, salva diversa indicazione del Consiglio, viene data nell’ordine priorità:
a) alle istanze con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere;
b) alle istanze presentate dalla Stazione appaltante;
c) alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;
d) alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;
e) alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro.”