Sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 5 luglio 2016, è stato pubblicato il decreto 17 giugno 2016 con il quale il Ministero dell'Ambiente ha definito le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).
Il decreto ministeriale è attuativo dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 49/2014 che attribuisce ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) gli oneri relativi alle attività di monitoraggio e gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei Raee e di tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee.
Le tariffe dovute si articolano in una quota fissa e una quota variabile. I produttori di Aee sono tenuti al versamento di una quota fissa annua pari a 10 euro cadauno, indipendentemente dalla relativa quota di mercato.
I produttori di Aee sono inoltre tenuti al versamento di una quota variabile calcolata come differenza tra l'ammontare totale degli oneri, al netto della componente a carico dei produttori delle pile ed accumulatori (ai sensi dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188) e il totale delle quote fisse dovute dai medesimi produttori.
La quota variabile è ripartita tra i produttori di Aee in base alle rispettive quote di mercato, calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 49/2014, sulla base delle comunicazioni annuali rese ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, entro il 30 aprile di ogni anno.
Le tariffe dovute dai produttori di Aee sono calcolate annualmente e pubblicate nell'area riservata del sito www.registroaee.it, entro il 30 giugno di ogni anno. I produttori di Aee versano le tariffe entro il 30 settembre di ogni anno, pena il pagamento di una tariffa maggiorata degli interessi nella misura del tasso legale vigente.
IN GAZZETTA ANCHE IL DECRETO DI SEMPLIFICAZIONE DELL’UNO CONTRO ZERO. Nella Gazzetta Ufficiale n.157 del 7 luglio 2016, è stato pubblicato anche il decreto del Ministero dell'Ambiente n. 121 del 31 maggio 2016, attuativo dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 49/2014. Il provvedimento, in vigore dal 22 luglio prossimo, disciplina le modalita' semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera l) del citato decreto legislativo, e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche di tipo equivalente (criterio di ritiro dell'uno contro zero) e in particolare definisce:
a) le procedure per il conferimento dei Raee di piccolissime dimensioni, cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 da parte degli utilizzatori finali;
b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all'interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimita' immediata di essi;
c) i requisiti tecnici e le modalita' per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta dei Raee ritirati ai sensi della lettera a);
d) i requisiti tecnici per il trasporto dei Raee di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera c) fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di trattamento.
Con l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono definite le modalita' di ritiro e raccolta dei Raee conferiti ai distributori ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e 3, del medesimo decreto legislativo ed i rispettivi oneri.
AMBITO DI APPLICAZIONE. Il decreto ministeriale n. 121/2016 si applica nei confronti dei distributori, cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera h), nonche' dalla lettera i) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nei seguenti casi:
a) distributori con superficie di vendita di Aee al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ad effettuare il ritiro dei Raee di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero;
b) distributori con superficie di vendita di Aee al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei Raee di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero;
c) distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei Raee di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero.
Il ritiro dei Raee provenienti dai nuclei domestici diversi da quelli di piccolissime dimensioni restano disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del DM n. 121/2016 i Raee professionali, cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
I distributori possono rifiutare il ritiro di un Raee di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai Raee. In tal caso il conferimento e' effettuato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
IL COMMENTO DI ECOLAMP. "Accolgo con estremo favore l’uscita del Decreto 121 (DM 121/2016) che disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici, il cosiddetto “uno contro zero” - commenta il Direttore Generale del Consorzio Ecolamp, Fabrizio D’Amico.
In particolare con questo decreto, che entrerà in vigore il prossimo 22 luglio, e con la definizione delle regole del ritiro uno contro zero in esso contenute, ci si pone il preciso obiettivo di favorire e quindi incrementare il conferimento di questa tipologia di rifiuto da parte degli utilizzatori finali, in pratica tutti i cittadini-consumatori.
Sono ragionevolmente convinto, infatti, che i target di raccolta differenziata dei RAEE non possano essere raggiunti dal nostro Paese senza un concreto contributo da parte della distribuzione. Un soggetto che può fare davvero la differenza per il cittadino, offrendo un servizio di prossimità altrimenti difficilmente realizzabile.
Dare modo al consumatore di disfarsi correttamente di tutti quei piccoli oggetti elettrici non più funzionanti - dalle lampadine ai rasoi elettrici, dai telefonini ai giochi elettronici di ogni tipo – presso il punto vendita di fiducia vicino a casa, potrebbe realmente cambiare in meglio le abitudini degli italiani.
Nel 2016 sono già in vigore i nuovi obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE, pari al 45 per cento del peso medio di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato nei 3 anni precedenti; nel 2015 l’Italia ha raggiunto il 30 per cento, la raccolta è in costante crescita, ma ancora non basta.
A seguito del Decreto 49/2014, nel corso del 2015, sono stati sottoscritti importanti accordi di programma tra le parti (Rappresentanti dei Sistemi Collettivi dei RAEE, dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle Aziende di Raccolta, dei Comuni, della Distribuzione) per incentivare un migliore funzionamento della filiera del riciclo ed evitare il più possibile che questi rifiuti vengano mal gestiti da canali non adeguati se non illeciti, ma anche questi interventi non consentiranno, da soli, di raggiungere gli obiettivi nazionali di raccolta differenziata.
Un ulteriore contributo è atteso dall’effettiva applicazione dell’uno contro zero, la modalità di conferimento che consente al cittadino di consegnare al negoziante l’apparecchio elettrico ed elettronico di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne al massimo di 25cm) di cui intende disfarsi, senza avere l’obbligo di acquistare contestualmente un prodotto equivalente (il cosiddetto uno contro uno che continua ad essere in vigore per tutti i RAEE più grandi) o qualsiasi altro prodotto.
L’uno contro zero si applica solo ai RAEE di piccolissime dimensioni ed è obbligatorio solo se il punto vendita dispone di una superficie di vendita dedicata alle AEE superiore ai 400mq, ma è comunque facoltativo ed applicabile anche per i negozi più piccoli.
Il decreto introduce inoltre una semplificazione burocratica certamente apprezzata tanto dal consumatore quanto dal negoziante: per questo tipo di raccolta non sarà infatti più necessario richiedere e registrare i dati di chi conferisce il rifiuto; rendendo la procedura più facile e rapida per tutti.
È fondamentale a questo punto che gli italiani imparino a fare la raccolta differenziata di telefonini e lampadine usate, e che questa diventi un’abitudine al pari della separazione di carta, plastica e vetro. Se gli italiani capiscono che l’economia circolare si realizza prima di tutto in casa propria e non soltanto grazie alle norme nazionali ed europee, la raccolta dei RAEE diventerà una consuetudine senza quel retro pensiero che in fondo sia una cosa di nicchia e di ben altro peso rispetto alla carta, alla plastica e al vetro.
Ma è al pari comprensibile che il cittadino si aspetti di non dovere percorrere chilometri per buttare uno spazzolino elettrico e che a volte, quando decide di fare appello alla propria coscienza ecologica e di non disfarsi irresponsabilmente di un piccolo rifiuto elettrico insieme ai rifiuti indifferenziati, ma di tenerlo da parte in attesa di passare da un centro di raccolta, quell’oggetto rischia di rimanere a lungo in un cassetto o un ripostiglio, non rientrando perciò nel circolo delle risorse utili, ma restando a lungo un rifiuto inutile e dimenticato.
a distribuzione, grazie all’applicazione concreta dei sistemi di raccolta uno contro uno e uno contro zero, e insieme al contributo di tutti i soggetti della filiera del riciclo, potrà dare nuovo impulso affinché i cosiddetti giacimenti urbani di piccoli rifiuti elettrici, conservati nelle case dei consumatori, alimentino concretamente il circolo virtuoso dell’economia circolare".