Sulla Gazzetta ufficiale n. 95 del 22 aprile u.s. è stato pubblicato il D.L. n. 44/2023, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei Deputati (commissioni Affari Costituzionali e Lavoro) per l’avvio dell’iter di conversione in legge e ha assunto numerazione C.1114.
Il decreto ha accolto parzialmente le misure richieste dall’ANCI volte al potenziamento degli organici comunali per la realizzazione degli interventi legati al PNRR.
Di seguito riportiamo una prima lettura dell'ANCI delle disposizioni di interesse per i Comuni e le Città metropolitane.
Le disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali
L’art. 3 del decreto contiene le principali misure di interesse per gli enti territoriali.
Sostegno alle assunzioni nei piccoli comuni. Il comma 2 dell’art. 3 chiarisce che le risorse del fondo destinato a contribuire al sostegno economico per le assunzioni a tempo determinato finalizzate all’attuazione del PNRR nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, assegnate per l’anno 2022 e non utilizzate, restano nella disponibilità dei comuni beneficiari anche per l’anno 2023.
Le rimanenti risorse in conto residui del fondo per l’annualità 2022 saranno redistribuite nelle annualità dal 2023 al 2026 con il decreto previsto dal comma 828 della Legge di bilancio 2023, quindi come contributo al trattamento economico del segretario comunali nei piccoli comuni.
Stabilizzazioni di personale. Il comma 5 dell’art. 3 introduce la facoltà per gli Enti territoriali di procedere, fino al 31 dicembre 2026, alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione.
Il personale stabilizzabile deve essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, e deve possedere i requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 75/2015: di conseguenza deve trattarsi di personale che risulti in servizio presso l’Amministrazione che procede alla stabilizzazione, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015).
Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione.
Deroghe ai limiti di spesa per il segretario comunale. Il comma 6 dell’art. 3 stabilisce che per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del decreto, la spesa per il segretario comunale non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, commi 557 -quater e 562, della legge n. 296/2006 e dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
La spesa deve essere considerata al netto dell’eventuale contributo previsto dall’articolo 31 -bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021.
Le altre misure di interesse per Comuni e Città metropolitane
L’art. 2 istituisce presso il Dipartimento della Funzione pubblica l’Osservatorio nazionale del Lavoro pubblico, con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO, anche con specifico riguardo all’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione.
L’Osservatorio assorbe le funzioni dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile e della Commissione nazionale della performance.
Le misure anticipate con il D.L. n. 13/2023 convertito in legge 41/2023
Il decreto-legge n. 13/2023, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, recentemente convertito dalla legge n. 41/2023, ha anticipato alcune misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori.
Assume interesse per Comuni e Città metropolitane in particolare, l’art. 8, che ha previsto:
- limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR l’incremento dal 30% al 50% della percentuale dei posti di dotazione organica dirigenziale o di alta specializzazione che possono essere coperti con incarichi a contratto (art. 110, comma 1, TUEL);
- la disapplicazione della risoluzione di diritto per gli enti in dissesto o strutturalmente deficitari degli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 TUEL (prevista al comma 4 del medesimo art. 110), al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021- 2027;
- per le medesime finalità, la disapplicazione del divieto previsto dall’art. 90, comma 1, TUEL, di inserire personale esterno all’amministrazione negli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo nei comuni in dissesto o in condizione di deficitarietà strutturale;
- la possibilità di ricorrere alla somministrazione di lavoro per potenziare gli uffici coinvolti nell’attuazione dei progetti PNRR;
- la possibilità per gli Enti che rispettano i requisiti finanziari previsti dal comma 4 dell’art. 8, di incrementare, nelle annualità dal 2023 al 2026, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;
- la possibilità di erogare gli incentivi per le funzioni tecniche anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti PNRR.