L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha realizzato un documento con le FAQ sui principali orientamenti applicativi aventi ad oggetto l'istituto dell’associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, recentemente espressi da giurisprudenza amministrativa, MIMS e ANAC.
Le sette FAQ sono le seguenti:
FAQ. 1 - È possibile vietare a una associazione, o raggruppamento temporaneo di imprese, la partecipazione a una gara d’appalto?
FAQ. 2 - È possibile costituire una associazione, o raggruppamento temporaneo di imprese in cui la mandataria non rappresenti la quota maggioritaria?
FAQ. 3 - Sussiste per l’amministrazione la possibilità di pagare separatamente mandataria e mandanti?
FAQ. 4 - In caso di perdita dei requisiti da parte della mandante o della mandataria è possibile la modifica in gara della composizione del raggruppamento?
FAQ. 5 - La quota minima per poter applicare l’incremento del quinto sulla qualificazione della mandante o della mandataria si applica con riferimento all’importo a base di gara?
FAQ. 6 - È possibile inserire nei documenti di gara il divieto di formare raggruppamenti temporanei sovrabbondanti?
FAQ. 7 - Nell’appalto integrato se i progettisti indicati decidono di impegnarsi a costituire un raggruppamento vi è l’obbligo di prevedere la presenza di un giovane professionista?
La disciplina dei raggruppamenti d’impresa in materia di contratti pubblici è finalizzata a consentire attraverso il principio del cumulo dei requisiti:
- la partecipazione congiunta di una pluralità di operatori economici, anche di ridotte dimensioni, a gare di appalti di entità superiore a quella cui avrebbero potuto partecipare singolarmente;
- la realizzazione dell’appalto, nell’interesse della stazione appaltante, attraverso la valorizzazione dell’unione delle risorse e delle capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie di più imprese, con ampliamento delle garanzie per la stessa stazione appaltante.
Più in generale, tale istituto ha effetti strutturalmente pro-concorrenziali, ampliando l’accesso al mercato delle piccole e medie imprese, e lasciando un ampio margine di libertà di organizzazione dei fattori della prodizione (v. art. 19 direttiva UE 2014/24/UE).
Sicché, secondo gli orientamenti interpretativi emersi nel 2022, si conferma che la relativa normativa deve essere applicata proprio nel rispetto della ratio proconcorrenziale dell’istituto, con conseguente interpretazione non restrittiva dei requisiti di partecipazione, atteso anche il generale principio del favor partecipationis che connota la disciplina delle procedure a evidenza pubblica.
IN ALLEGATO le FAQ.