Trend sempre in ascesa nel 2016 per le richieste di attribuzione del rating di legalità alle imprese, il riconoscimento attribuito dall’Antitrust alle imprese virtuose in base alla legge del 2012.
Nell’anno appena concluso le domande per ottenere il ‘bollino di qualità’, garanzia di legalità e trasparenza, sono state 2118 rispetto alle 1427 del 2015, con un incremento del 48%. In crescita anche le attribuzioni: 1499 nel 2016 contro le 1046 dell’anno precedente (+43%). Sono stati inoltre attribuiti 64 rinnovi rispetto ai 40 del 2015 (+60%).
Dal gennaio 2013, quando è entrato in vigore il Regolamento Agcm, sono giunte all’Autorità 4603 richieste di rating e sono state concesse 2690 attribuzioni (il 68% dei casi), mentre i dinieghi sono stati 161 (il 4%). Le imprese che hanno ottenuto la conferma del rating sono state 121 (3%), 80 quelle che hanno migliorato la loro qualità (2%), 108 hanno avuto il rinnovo (3.7%), mentre le revoche sono state 10 (0,3%). Archiviati 753 casi (19%).
COS'È IL RATING DI LEGALITÀ. Approvato dal Parlamento alla fine del 2012 ed entrato in vigore con il Regolamento dell’Agcm nel 2013, il Rating di legalità è lo strumento “premiale” con cui è stato affidato all’Antitrust il compito di attribuire un punteggio, da una a tre “stellette”, alle imprese virtuose con un fatturato di oltre due milioni di euro annui che corrispondono a una serie di requisiti giuridici. Per ottenere una “stelletta”, il titolare dell’azienda e gli altri dirigenti non devono avere precedenti penali o tributari. Oltre a non essere stata condannata nel biennio precedente per illeciti antitrust, l’impresa deve effettuare pagamenti e transazioni finanziarie oltre i mille euro esclusivamente con strumenti tracciabili. Per ottenere un punteggio più alto, il Regolamento indica altri sei requisiti: due “stellette” se ne vengono rispettati la metà, tre “stellette” se vengono rispettati tutti.
Del Rating assegnato dall’Agcm, secondo quanto prevede la legge, “si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario”. In forza della stessa normativa, “gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.
In allegato le tabelle