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Realizzazione e verifica di impianti e di infrastrutture energetiche: in G.U. il decreto MIMS con le tariffe per autorizzazioni, permessi o concessioni

Le tariffe per le attività svolte dal personale civile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal personale del Corpo delle capitanerie di porto

lunedì 27 settembre 2021 - Redazione Build News

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Con il decreto 10 agosto 2021 (IN ALLEGATO), il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, disciplina le attività svolte dal personale civile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per il rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e attività di collaudo volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le attività relative a istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative a ciò connesse, in attuazione dell’art. 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 227 del 22 settembre ed è entrato in vigore il 23 settembre.

TARIFFE. Le spese relative all’espletamento delle suddette attività, tra cui quelle della commissione di collaudo all’uopo incaricata, sono a carico dei richiedenti e gli importi delle relative tariffe sono indicati negli allegati I e II al presente decreto e sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’aggiornamento biennale assorbe, altresì, gli eventuali scostamenti delle tariffe desumibili in sede di espletamento delle attività.

I relativi importi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.

Le spese di missione della commissione di collaudo all’uopo incaricata, aggiuntive rispetto alla tariffa «Collaudo» di cui all’allegato 2, sono a carico della società richiedente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste si effettua, prima dell’erogazione delle prestazioni, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad esso intestato.

Nella causale del versamento è specificato:

a) il riferimento all’art. 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

b) l’amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

c) l’imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art. 31, dell’entrata del bilancio dello Stato, per le attività di cui all’art. 1 svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto;

d) l’imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art. 32, dell’entrata del bilancio dello Stato, per le attività svolte dal personale civile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

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