Con la sentenza n.5807/2023 pubblicata il 13 giugno, la quarta sezione del Consiglio di Stato precisa che “se anche la piscina (interrata o sopraelevata rispetto al suolo) potesse ritenersi opera pertinenziale, la sua realizzazione non potrebbe comunque qualificarsi come attività di manutenzione straordinaria”.
La controversia
La controversia concerne il diniego opposto alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, presentata ai sensi dell’art. 146 del d.lgs n. 42/2004 dai tre signori per la realizzazione di una piscina fuori terra da installare su un terreno pertinenziale al fabbricato di proprietà.
Il Comune di Maiori ha negato la legittimità dell’intervento sulla scorta del rinnovato parere contrario reso dalla Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino, a seguito del riesame imposto dalla sentenza del T.a.r. per la Campania, sede di Salerno, n. 20135/2021.
Palazzo Spada accoglie l'appello del Ministero della cultura
Per il Consiglio di Stato è fondato l’appello proposto dal Ministero della cultura.
Piscina realizzata in zona vincolata
Il Collegio ritiene che, “in via generale, la realizzazione di una piscina, interrata o fuori terra, realizzata in zona vincolata (come nella presente fattispecie), integri un intervento di nuova costruzione in quanto volumetricamente rilevante, che necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica”.
Creazione di volume
L’opera in questione (piscina che sviluppa una dimensione di mt 4,20 x mt 8,70) “determina la creazione di volume, ovvero l’aumento di quelli già realizzati, questo perché la nozione di volume utile (come anche di superficie utile) deve essere interpretata (alla luce della circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 33 del 26 giugno 2009, nonché della prevalente giurisprudenza amministrativa) nel senso di qualsiasi opera edilizia calpestabile e/o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia”. In tale accezione, “il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova opera comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno”, spiega il Consiglio di Stato.
Non è manutenzione straordinaria
“E invero, se anche la piscina (interrata o sopraelevata rispetto al suolo) potesse ritenersi opera pertinenziale, la sua realizzazione non potrebbe comunque qualificarsi come attività di manutenzione straordinaria, atteso che questa consiste in interventi volti comunque ad assicurare la sopravvivenza o il ripristino anche totale di manufatti già esistenti, tanto più qualificabile come di sistemazione esterna o ristrutturazione edilizia, mentre è da escludere del tutto che essa possa qualificarsi come opera precaria, essendo destinata a soddisfare esigenze, non già contingenti bensì, ricorrenti in determinati periodi dell’anno, quindi a carattere stagionale (180 giorni l’anno), come tale, infatti, suscettiva di permesso di costruire”, aggiunge Palazzo Spada.
Non conta la circostanza che la piscina non limita la visuale
A nulla rileva “la circostanza che la piscina de qua non costituirebbe ostacolo o limitazione per le visuali panoramiche o non determinerebbe alterazione delle aree libere pertinenziali”; la piscina (interrata o fuori terra) “sviluppa volume e, come tale, essa assume rilievo paesaggistico scontando la necessità del previo giudizio di compatibilità paesaggistica”.
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