“In tema di reati antisismici, l'eventuale rilascio postumo del parere favorevole da parte dell'ufficio del Genio Civile competente che attesti la rispondenza alla normativa antisismica delle opere realizzate, non elide l'antigiuridicità penale della condotta consistente nell'aver iniziato i relativi lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione”.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza n. 27876/2015 depositata il 2 luglio 2015.
La suprema Corte ricorda che in tema di reati edilizi, “il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio”.
La circostanza del rilascio del parere favorevole al mantenimento delle opere realizzate da parte del Genio Civile “vale solo ad attestare la regolarità sotto il profilo antisismico di quanto eseguito, ma non elide l'antigiuridicità del fatto, consistito nell'aver omesso di chiedere (ed ottenere) dall'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente il preventivo nulla osta alla loro esecuzione”.
IL CONCETTO DI PERICOLO NELLA MATERIA ANTISISMICA NON È INTESO IN VIA ASSOLUTA ED ASTRATTA. La Cassazione rammenta che “la legislazione in materia antisismica, obbligando i costruttori (nonché il direttore dei lavori: Sez. 3, n. 33469 del 15/06/2006 - dep. 05/10/2006, Osso ed altri, Rv. 235122) a sottoporre al controllo ed all'autorizzazione del genio civile la realizzazione delle opere edilizie in zona soggetta a fenomeni sismici, ha riguardo ad una particolare situazione determinante un pericolo di pregiudizio per la pubblica incolumità. Tuttavia il concetto di pericolo nella materia in questione non è inteso in via assoluta ed astratta, come si evince dal fatto che, sia pure attraverso il particolare procedimento di cui si occupano gli artt. 83 e segg. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'omissione degli anzidetti adempimenti formali non esclude una successiva sanatoria delle opere conformi alle prescrizioni tecniche e tipi di struttura specificatamente elencate dal legislatore. Pertanto, la violazione delle prescrizioni della citata legge costituisce un reato omissivo di natura formale per ciò che attiene all'omessa autorizzazione del genio civile per l'inizio dei lavori, ma non rappresenta ipso facto un pericolo presunto "juris et de jure" di pregiudizio alla pubblica incolumità, che escluda ogni indagine diretta ad accertare la possibilità del pericolo in concreto”.
Pertanto, conclude la suprema Corte, ciò giustifica “la mancata irrogazione dell'ordine di demolizione, attesa proprio la presenza in atti del parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile competente, ma certamente non legittima l'accoglimento della tesi difensiva basata sull'erroneo assunto per il quale il rilascio del parere favorevole dell'ufficio del Genio Civile rende superfluo il preventivo rilascio del n.o.”.