“In tema di reati edilizi, mentre le 'varianti in senso proprio', ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all'originario permesso a costruire, le 'varianti essenziali', ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall'art. 32 del d. P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante”.
Lo ha precisato la terza sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 34148/2018.
MODIFICA DI DESTINAZIONE D'USO. In questa sentenza viene inoltre ricordato che, “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la modifica di destinazione d'uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne, quali gli impianti tecnologici sottotraccia, e che, quando la modifica della destinazione d'uso si realizza attraverso l'esecuzione di opere edili- come appunto avvenuto nella specie - il reato si consuma sin dall'inizio dei lavori, non essendo necessario attenderne il completamento”.
In allegato la sentenza