In materia di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva “integra il requisito dell'attualità e concretezza del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale, a prescindere dall'effettivo danno al paesaggio e dall'incremento del carico urbanistico, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata”.
Lo afferma la Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza n. 40370/2015.
IN CASO DI REATO PAESAGGISTICO NON OCCORRE CONSIDERARE L'INCIDENZA CHE L'OPERA ULTIMATA HA SULL'ASSETTO DEL TERRITORIO. “Il periculum in mora – si legge nella sentenza - è in re ipsa per il solo fatto che è stata costruita un'opera abusiva senza autorizzazione in area protetta dal vincolo paesaggistico in quanto il danno all'ambiente è dato alla sola presenza e utilizzazione dell'opera, diversamente da quanto accade per il sequestro preventivo operato in relazione a reati edilizi per i quali, ai fini della valutazione del periculum in mora, occorre avere riguardo alla incidenza che l'opera ultimata ha sull'assetto del territorio” (ex pluris Cass. Sez. III n. 42363/2013; Cass. Sez. III n. 24539/2013).