Le dichiarazioni circa lo stato di fatto di beni immobili, presentate all'Ufficio del catasto da un professionista iscritto all'albo che alleghi planimetrie riproducenti lo stato dei luoghi, hanno “la funzione di implementare le informazioni poste nella disponibilità di quell'Ufficio” e, “proprio per la particolare competenza e per i doveri di deontologia del professionista”, sono “destinate a provare la verità di quanto rappresentato, consentendo alla pubblica amministrazione di potervi fare affidamento per l'aggiornamento degli archivi e dei registri tenuti”.
Così la Corte di Cassazione penale, Sez. 3, nella sentenza n. 47666/2022.
Con sentenza del 22 aprile 2021, la Corte d'appello di Genova, accogliendo parzialmente gli appelli degli imputati, li ha assolti da due capi di imputazione e, rideterminando conseguentemente la pena, ne ha confermato la penale responsabilità per i residui capi, concernenti: per entrambi gli imputati, i reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U.E.) e 181, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per aver realizzato, nel territorio paesaggisticamente vincolato dell'isola Palmaria, opere edilizie abusive in assenza o in difformità rispetto al permesso di costruire ed all'autorizzazione paesaggistica; per un professionista anche tre ipotesi di falsità ideologica in certificato, ricondotte al reato di cui all'art. 481 cod. pen., per aver presentato all'Ufficio del catasto fabbricati di La Spezia, nella qualità professionale di ingegnere, tre dichiarazioni, con allegate planimetrie, che rappresentavano falsamente lo stato dei luoghi.
IN ALLEGATO la sentenza della Cassazione penale.