Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, un decreto legislativo finalizzato a sanare tutti rilievi evidenziati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284, avviata il 27 febbraio 2015 nei confronti dell'Italia per non aver correttamente recepito la direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica.
“Quasi tutte le norme introdotte dal provvedimento sono meramente ordinamentali, come l’introduzione di alcune definizioni, o procedurali”, precisa Palazzo Chigi.
I RILIEVI DI BRUXELLES. Ricordiamo che secondo la Commissione Ue, il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con cui l'Italia ha attuato la direttiva 2012/27/UE, non avrebbe recepito, oltre agli allegati I e II, le seguenti disposizioni:
- definizioni di audit energetico, gestore del sistema di trasmissione, aggregatore (articolo 2);
- alcuni obblighi previsti dal paragrafo 10 dell'articolo 7, in materia di risparmi energetici;
- obbligo in capo agli Stati membri di evitare un doppio conteggio dei risparmi energetici realizzati nel caso in cui l'impatto delle misure politiche si sovrapponga a quello delle misure individuali (articolo 8);
- modalità per dotare i clienti finali di contatori individuali per la misurazione dei consumi (articolo 9);
- obblighi in materia di informazioni sulla fatturazione (articolo 10);
- costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione (articolo 11);
- misure in materia di trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia (articolo 15);
- disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione (articolo 16);
- condizioni adeguate perché gli operatori del settore forniscano ai consumatori di energia informazioni adeguate in materia di efficienza energetica (articolo 17);
- corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici (articolo 18);
- misure per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica (articolo 19);
- necessità di agevolare l'istituzione di strumenti finanziari per favorire efficienza energetica (articolo 20);
- obbligo di adottare i coefficienti di conversione previsti dall'allegato IV ai fini del raffronto del risparmio energetico (articolo 21);
- obbligo di utilizzare pneumatici rispondenti al criterio della più elevata efficienza energetica (allegato III).
LEGGE EUROPEA 2014, INTRODOTTE LE
DEFINIZIONI DI “AGGREGATORE” E DI “DIAGNOSI ENERGETICA”.
Ricordiamo che il disegno di legge europea 2014, approvato dalla
Camera (LEGGI
TUTTO) e passato ora al vaglio del Senato, ha previsto
l'introduzione nel D.Lgs. 102/2014 di due definizioni in materia di
efficienza energetica:
- "aggregatore": un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia);
- "diagnosi energetica": una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
Per quanto riguarda la definizione di "aggregatore", si tratta – spiega il dossier del Servizio studi della Camera - di una delle definizioni della direttiva che non era stata trasposta nel decreto di recepimento. La definizione di "diagnosi energetica" riprende quella di "audit energetico" della direttiva.
TUTELA DEI CONSUMATORI DI ENERGIA. Inoltre, viene inserita una norma a tutela dei consumatori di energia ripresa dai "consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale" contenuti nel punto 1.3 dell'Allegato VII della direttiva. Tale disposizione richiede alle società di distribuzione e vendita di energia di fornire ai clienti un elenco contenente i recapiti dei centri indipendenti presso cui ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, e le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse.
Integrando le disposizioni in materia di fatturazione dei consumi energetici contenute nell'articolo 9 del D.Lgs. 102/2014, la norma impone, ai distributori di energia, ai gestori del sistema di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio, di fornire ai loro clienti (quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture o nei siti web destinati ai clienti individuali) i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.