Con il decreto 5 ottobre 2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri 12 dicembre 2016 – il Ministero delle Infrastrutture disciplina il riparto e le modalita' di assegnazione delle risorse di cui all'art. 14 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, per il programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Si tratta dell'anticipazione annualità 2017 per gli interventi di linea a) e cioè interventi di non rilevante entita' di importo inferiore a 15.000 euro finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento.
Il citato art. 14 del decreto-legge n. 185 del 25 novembre 2015, al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica nonche' per prevenire fenomeni di occupazione abusiva, autorizza la spesa di 25 milioni da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi delll'art. 4 della legge n. 80/2014.
Il fabbisogno delle proposte degli interventi eccedenti il limite delle risorse assegnate, relativamente alla linea a), trasmesse dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto interministeriale 16 marzo 2015 con separato elenco ordinato in ordine di priorita', ammonta a complessivi 17.362.178,71 milioni di euro (allegato C al decreto ministeriale 12 ottobre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015).
Al fine di arginare e ridurre il disagio abitativo delle fasce piu' deboli della popolazione, e' opportuno non determinare alcuna soluzione di continuita' nella realizzazione degli interventi di non rilevante entita' finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione e di efficientamento.
Di conseguenza, il Mit ha ritenuto che parte delle risorse di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 185/2015 pari a 25 milioni assegnate sul capitolo n. 7443, pagina 2, da ripartire sulla base del programma di cui all'art. 4, comma 4 della legge n. 80/2014, possono essere destinate ad incentivare la realizzazione degli interventi della linea a) ed essere, quindi, prontamente utilizzate per anticipare la realizzazione dei suddetti interventi della linea a) ricadenti nell'esercizio finanziario 2017.
Pertanto, con il decreto 5 ottobre 2016 il Ministero delle Infrastrutture ha stabilito che le risorse fino a 25 milioni di euro, disponibili ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 185/2015 convertito in legge 22 gennaio 2016, n. 9 e iscritte sul capitolo n. 7443, pagina 2, sono ripartite tra le regioni e da trasferire alle medesime con le modalita' dell'art. 4 del decreto ministeriale 12 ottobre 2015, n. 9908.
Le risorse pari ad euro 16.001.942,36 a valere sui fondi disponibili pari a 25 milioni di euro dell'art. 14 del decreto-legge n. 185/2015 e iscritti sul capitolo 7443, pagina 2, sono ripartite secondo la tabella allegata al decreto, (colonna 5) e saranno trasferite alle regioni, quale anticipazione dell'annualita' 2017, con le modalita' dell'art. 4 del decreto ministeriale 12 ottobre 2015.
La quota delle risorse finanziarie programmate per l'annualita' 2017 sul capitolo n. 7443 e' destinata alla copertura del fabbisogno eccedente di linea a) richiesto dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto interministeriale 16 marzo 2015 e approvato con decreto ministeriale 12 ottobre 2015 (allegato C) e riportata nell'allegata tabella (colonna 4).