Quali dati personali si possono trattare nell'ambito dell'attività di recupero crediti? Quali sono le prassi ritenute illecite? Come vanno conservati i dati? Esiste un diritto alla riservatezza del debitore?
Arrivano nuove regole per garantire la privacy dei debitori. Anche chi è in torto, perché non sta assolvendo al proprio impegno contrattuale ha diritto alla garanzia di riservatezza, specie quando il recupero del credito avviene in modo ‘invasivo’ come nel caso di società apposite che agiscono tramite call center e altri sistemi di contatto stragiudiziale.
Vademecum sui diritti del debitore
Ad intervenire è il Garante della Privacy, che ha pubblicato il nuovo vademecum sui diritti del debitore (IN ALLEGATO). La guida sintetica illustra in modo semplice e immediato a quali principi si devono ispirare coloro che legittimamente svolgono attività di recupero del credito e le garanzie riconosciute al debitore. Il vademecum, diviso in otto sezioni, riporta anche i riferimenti ai principali provvedimenti dell’Autorità sull’argomento: principi generali, il recupero crediti e i dati personali; le prassi illecite; quali dati è possibile trattare, l’informativa; la conservazione dei dati; l’esercizio dei diritti; documenti di riferimento.
Le prassi illecite
Ogni attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore, evitando comportamenti che ne possano ledere la riservatezza a causa di un momento di difficoltà economica o di una dimenticanza. Sono state ritenute illecite le prassi quali visite a domicilio, o sul posto di lavoro, reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare, telefonate preregistrate poste senza intervento di un operatore, invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, affissione di avvisi di mora sulla porta di casa e in generale tutte quelle tecniche che consentono anche a persone diverse dal debitore di venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
I diritti del debitore
Vengono poi ribaditi i diritti del debitore tra cui la possibilità di rivolgersi al creditore per richiedere l’origine dei dati personali che lo riguardano, per opporsi con motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, anche se pertinenti alla raccolta, oppure, al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Società di recupero crediti
Nel caso in cui il creditore si rivolga ad una società esterna per il recupero del credito, a quest’ultima dovranno essere forniti solo i dati strettamente necessari, ad esempio: nome, cognome, numero di telefono ed i dati relativi alla somma dovuta e alla causale. Non possono invece essere comunicati altri dati del debitore o di altri soggetti a lui collegati come eventuali garanti. Anche le società delegate dovranno ovviamente rispettare le prassi non invasive e non lesive della dignità personale, imposte dal Garante.