Sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 28-11-2018 è pubblicato il decreto 3 ottobre 2018 del Ministero delle Infrastrutture recante “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati - Riparto di euro 321.116.384,00”.
Questo provvedimento – IN ALLEGATO - stabilisce che per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto interministeriale 16 marzo 2015 n. 97, a partire dagli interventi di cui al decreto direttoriale 21 dicembre 2017 n. 13255, e' effettuato il riparto tra le regioni delle risorse pari a 321.116.384 euro di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritte sul capitolo 7442 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la tabella 1.
Gli interventi compresi negli elenchi regionali relativi alle eccedenze quantificate con decreto 21 dicembre 2017 ovvero i nuovi interventi individuati ai sensi del presente decreto sono ammissibili al finanziamento esclusivamente se muniti di quadro tecnico-economico e di cronoprogramma approvati dagli enti attuatori.
I provvedimenti regionali di concessione delle risorse sono assunti entro novanta giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto di trasferimento delle risorse.
Per i comuni capoluogo di Regione il termine e' elevato a centoventi giorni. Gli interventi finanziati sono avviati entro dodici mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione del contributo e ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di avvio dei lavori.
Il mancato rispetto dei termini determina la sospensione dei relativi finanziamenti. I responsabili regionali dei programmi propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, entro quindici giorni dalla scadenza dei richiamati termini, le iniziative da adottare per avviare o ultimare gli interventi. Il Ministero riscontra le proposte regionali entro trenta giorni, decorsi i quali le stesse si intendono accolte. In caso di interruzioni o sospensioni del termine per richieste di chiarimenti, il procedimento deve comunque concludersi entro sessanta giorni.
In mancanza di puntuali indicazioni da parte dei responsabili regionali per la risoluzione delle riscontrate criticita' tecnico-amministrative, le risorse non utilizzate vengono revocate con decreto ministeriale.
Le risorse revocate sono riassegnate, annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa comunicazione alla Conferenza unificata, secondo un criterio di proporzionalita' alle Regioni che presentano uno stato di avanzamento dei lavori superiore alla media annuale di avanzamento del Programma nazionale registrata nell'annualita' di riferimento.
Le quote spettanti a valere sull'annualita' 2018 sono trasferite alle regioni successivamente alla registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo ed in ragione della loro effettiva disponibilita' mentre le quote relative alle annualita' dal 2019 al 2027 e quella relativa al 2029 (tabella 2 e tabella 3) sono trasferite all'avverarsi della condizione prevista all' art. 4, comma 4, del decreto direttoriale 12 ottobre 2015.
Attesa la necessita' di provvedere a un monitoraggio che garantisca un'effettiva ed efficace verifica dell'avanzamento dei programmi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adegua, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, il sistema di monitoraggio e istituisce uno specifico Comitato tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle regioni e dell'Anci.