Dopo l'ordinanza del TAR n. 371 del 10 febbraio 2021, che ha sottoposto alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 bis, della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18, recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità”, la Giunta regionale della Lombardia ha approvato una proposta di modifica della legge regionale riguardante gli interventi sul patrimonio edilizio esistente caratterizzato da dismissione e criticità. Ora la proposta passerà al vaglio del Consiglio regionale per l'approvazione.
"L'obiettivo principale della nuova normativa, che integra variazioni all'articolo 40 bis - ha spiegato l'assessore regionale al Territorio, Pietro Foroni - resta quello di favorire il recupero del patrimonio edilizio dismesso, estendendo ai Comuni un ulteriore margine di manovra e incentivando quindi l'adozione di specifiche condizioni per la messa in sicurezza degli immobili in stato di dismissione".
"Diversamente dalla normativa vigente, la nuova proposta di legge avrà un carattere ancor più di natura straordinaria ed eccezionale - prosegue Foroni - in quanto si applicherà solo agli immobili in stato di dismissione nei tre mesi precedenti all'entrata in vigore della nuova normativa, e non più agli immobili che assumeranno le caratteristiche di dismissione e criticità successivamente all'entrata in vigore della stessa".
Una seconda sostanziale variazione consiste nella possibilità fornita ai Comuni di determinare la quota degli incentivi da applicare, non di carattere finanziario, ma relativi ad aspetti di natura urbanistica e procedimentale. Gli enti potranno abbinare un bonus volumetrico in misura percentuale tra il 10 e il 25 per cento, scegliendo se applicare tale indice di edificabilità. Solo in mancanza di determinazione comunale è prevista una norma suppletiva regionale in cui verrà applicato un incremento pari al 20 per cento, per impedire che l'inadempimento comunale renda inapplicabile la normativa.
"Altra caratteristica della nuova norma necessaria per usufruire delle facilitazioni - ha aggiunto l'assessore - riguarda la possibilità data ai Comuni di determinare l'applicazione di un diverso termine per gli inizi degli interventi, non più nel range fisso dei tre anni, ma in un periodo compreso tra i 24 mesi e i 5 anni. Anche in questo caso, in situazioni di inerzia dei Comuni, interverrà la normativa regionale".
"Decisione, questa, deliberata non per timore del giudizio della Corte Costituzionale - ha spiegato Foroni - ma in un'ottica di visione futura che guarda allo sviluppo sostenibile attraverso il recupero degli edifici esistenti che causano criticità e, allo stesso tempo, favorendo iniziative di investimento in un periodo storico particolarmente difficile per dare ascolto alle esigenze del mondo economico".
"Avremmo potuto attendere con serenità - ha concluso l'assessore Foroni - l'esito della Corte Costituzionale, che non ci spaventa in alcun modo, consci della solida base giuridica a sostegno della piena legittimità della formulazione dell'articolo 40 bis vigente. Abbiamo voluto, così facendo, togliere eventuali incertezze per permettere la stessa applicabilità della norma; come ho già avuto modo di dire ai gruppi consiliari, sia di maggioranza che di opposizione, si tratta di una proposta di legge aperta al confronto e alle proposte in fase di discussione e di votazioni in sede di Consiglio regionale".
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