Per favorire il recupero edilizio nei centri storici, con la legge 26 aprile 2023, n. 6, la Regione Marche introduce modifiche all’articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), che imponeva delle altezze minime e massime dei locali destinati alla residenza e ai soppalchi.
Attraverso la modifica di legge si introduce una maggiore flessibilità e tolleranza interpretativa con riferimento alle altezze consentite, limitatamente agli edifici ubicati nei centri storici, con almeno 70 anni dalla costruzione, aventi finalità artigianali, produttive, commerciali. Restano inderogabili gli aspetti relativi alla sicurezza e agli standard minimi delle condizioni igienico-sanitarie.
Dopo il comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Al fine di contenere il consumo di suolo mediante un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patrimonio edilizio, nella zona territoriale omogenea A di cui al d.m. 1444/1968, anche se altrimenti denominata, è consentito, limitatamente ai locali con destinazione produttiva, commerciale e artigianale da almeno settant’anni, il mantenimento delle altezze interne esistenti in deroga ai limiti di altezza previsti dalla normativa statale vigente in materia e dal regolamento edilizio comunale, a condizione che le misure progettuali adottate non contrastino con il livello di sicurezza ed igienico-sanitario previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).”.
La legge regionale 26 aprile 2023, n. 6 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 41 del 4 maggio.