Con una interrogazione a risposta in commissione Finanze della Camera, sono stati chiesti al Ministro dell'economia e delle finanze chiarimenti in ordine all'interpretazione della nuova lettera d-bis) del comma 57, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).
In particolare si chiede se la disposizione debba essere interpretata nel senso che possano considerarsi «... incluse nel regime agevolato le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale».
Al riguardo, il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Mattia Villarosa, ha evidenziato preliminarmente che il comma 54 dell'articolo 1 della 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che «I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000».
L'applicazione di tale regime è tuttavia subordinato al rispetto delle altre condizioni previste dal successivo comma 57 della medesima legge.
Tra queste vi è quella richiamata dall'onorevole interrogante, lettera d-bis) del comma 57, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario «...le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro».
Tale previsione mira ad evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo.
Pertanto, qualora siano rispettate le condizioni suddette, non vi sono ostacoli all'accesso al regime agevolato per le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale.
APPLICABILITÀ DEL REGIME FORFETTARIO PER IL 2019 AI PROFESSIONISTI. Con un'altra interrogazione (a risposta immediata) in commissione Finanze della Camera, sulla base delle nuove disposizioni introdotte in materia di regime forfetario per l'anno 2019, chiedono di sapere se il Governo non ritenga opportuno chiarire – con circolare esplicativa o tramite faq sul sito dell'Agenzia delle entrate – l'applicabilità del regime forfetario ai professionisti con codice ATECO diverso. A titolo esemplificativo gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se un soggetto che esercita l'attività contraddistinta dal codice ATECO 749099 (altre attività professionali) e che detiene una partecipazione di controllo (90 per cento) in una società immobiliare esercente l'attività di intermediazione nella mediazione immobiliare (codice ATECO 683100), a cui dedica circa il 70 per cento della propria attività lavorativa, possa continuare ad applicare, per il periodo d'imposta 2019, il regime forfetario.
Al riguardo, il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Mattia Villarosa, ha ricordato che l'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto una causa inibente all'accesso al regime forfetario laddove prevede che non possono avvalersi di tale regime, tra l'altro, «gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni».
La ratio legis sottesa alla predetta causa ostativa è quella di evitare artificiose frammentazioni delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte al solo scopo di beneficiare di una tassazione più favorevole. Perché tale requisito venga rispettato, onde evitare abusi, deve essere presa come riferimento l'attività effettivamente svolta. Pur in presenza di due codici attività formalmente distinti in base alla classificazione ATECO, qualora il contribuente eserciti, di fatto, un'attività collegata a quella effettivamente svolta, ad esempio, da una società a responsabilità limitata, ciò inibisce, secondo l'impostazione normativa, la permanenza nel regime forfetario.
Pertanto, piuttosto che il riferimento a codici ATECO tra loro diversi, deve essere verificata l'effettiva correlazione tra le due attività esercitate, ciò comportando un esame delle fattispecie volto a verificare se l'attività svolta individualmente è correlabile a quella prodotta in forma associata.
In tale ottica, il caso rappresentato, sia pur a titolo esemplificativo, non può trovare risposta, mancando uno degli elementi necessari per la verifica dell'applicabilità della disposizione in commento, in quanto non è specificato il tipo di attività svolta individualmente dall'esercente arti e professioni.