Come vanno considerati i beni riscattati al termine di un contratto di leasing, ai fini del computo del limite di 20mila euro di beni strumentali previsto per l'accesso al regime forfetario?
Come noto - articolo 1, comma 4, lettera c, della legge 190/2014 – per poter beneficiare del regime forfetario occorre tra l'altro che il costo totale dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi i 20.000 euro alla data di chiusura dell’esercizio.
Per quanto riguarda i beni in locazione finanziaria, l'Agenzia delle Entrate con la circolare 10/E del 2016 ha precisato che nel calcolo del limite rileva il costo sostenuto dall’impresa concedente al netto dell’Iva. Di conseguenza, il prezzo pagato dall’utilizzatore per il successivo riscatto non deve essere computato.