L'istante che applica il c.d. "regime forfetario", salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione dell'agevolazione c.d. sisma bonus ed il rispetto degli adempimenti di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 283847/2020 dell'8 agosto 2020 (come modificato dal provvedimento prot. n. 326047/2020 del 12 ottobre 2020), potrà avvalersi dell'opzione per la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121 del Decreto rilancio pur se risulterà privo di capienza per la detrazione dall'IRPEF.
Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 514/2020.
Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito che “ai fini dell'esercizio dell'opzione, non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 [...]”.
In allegato la Risposta n. 514/2020