“Il reddito imponibile, nel regime forfetario, è determinato in percentuale ai ricavi realizzati o ai compensi percepiti, applicando all’ammontare degli stessi un coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata”.
Di conseguenza, spiega la rivista online dell'Agenzia delle Entrate, “le spese sostenute nel periodo di imposta nello svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione non assumono alcuna rilevanza, anche qualora le stesse siano inerenti l’attività svolta; pertanto, l’Iva non detratta non può essere dedotta come costo. L'unica eccezione a questa regola è rappresentata dai contributi previdenziali versati per legge, che sono deducibili dal reddito calcolato forfetariamente (circolare 10/E del 2016)”.