Arriva la deroga per gli appalti PNRR e qualificazione del nuovo Codice Appalti. A comunicarlo il MIT attraverso una circolare del 12 luglio 2023. Solo per le azioni finanziate attraverso i fondi PNRR e PNC, e solo sino al 31 dicembre, sarà quindi possibile bandire le gare anche sopra le soglie previste dal Nuovo Codice senza passare per la procedura di qualifica della Stazione Appaltante, quindi anche gli enti e i piccoli Comuni potranno portare avanti i progetti.
La circolare del MIT fornisce importanti chiarimenti interpretativi per quanto concerne gli affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC, rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) per tali interventi (art. 225, c. 8), alla luce del richiamo alle norme del dl 77/2021.
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Stazioni appaltanti
Il legislatore ha chiaramente voluto prevedere un regime normativo "speciale" e derogatorio per le procedure relative alle opere PNRR e assimilate, al fine di favorire una rapida realizzazione di tali opere e evitare una frammentazione e dispersione inefficiente delle procedure di gara da parte delle stazioni appaltanti; d'altra parte, vi è l'intenzione evidente di cristallizzare il sistema peculiare di aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge n. 77/2021, anche al fine di garantire la certezza del diritto e consolidare le prassi. Ciò è confermato anche prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023, in quanto il legislatore considera le norme derogatorie concernenti le aggregazioni delle stazioni appaltanti per gli affidamenti PNRR/PNC come disposizioni speciali che costituiscono un corpus normativo a sé stante, e le deroghe alla disciplina ordinaria introdotte dal decreto-legge n. 77/2021 rimangono valide nonostante le successive modifiche normative alla disciplina abrogata.
L'articolo 225, comma 8, continua a mantenere l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge n. 77/2021, che a sua volta fa riferimento all'articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, confermando la specialità di tali disposizioni rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dagli articoli 62 e 63 e dall'Allegato 11.4 del d.lgs. n. 36/2023.
Tuttavia, le stazioni appaltanti non possono prescindere dall'adottare tempestivamente i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 36/2023, compresi gli appalti PNRR e assimilati, e devono impegnarsi per ottenere l'accreditamento nel nuovo sistema di qualificazione, conformemente ai requisiti stabiliti.
È importante sottolineare che queste indicazioni interpretative non esonerano le stazioni appaltanti dall'attuazione tempestiva dei requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 36/2023 e dal richiedere l'accreditamento nel nuovo sistema di qualificazione. Inoltre, il decreto-legge n. 13/2023 proroga l'applicazione delle procedure di affidamento semplificate previste dal decreto-legge n. 76/2022 fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
Pertanto, le stazioni appaltanti devono considerare l'iscrizione con riserva come una misura temporanea e non devono rimanere inerti, ma devono agire tempestivamente per richiedere l'accreditamento nel nuovo sistema di qualificazione in conformità ai requisiti dell'Allegato 11.4 del d.lgs. n. 36/2023.
Spiegazione Circolare del MIT
Normativa applicabile alle procedure di evidenza pubblica delle opere finanziate con fondi PNRR e assimilate
L'articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che: "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 10 luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018".
Contestualmente, l'articolo 226, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che "il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023".
La combinazione di queste disposizioni solleva la necessità di chiarire l'interpretazione, in particolare per le procedure di evidenza pubblica finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR, del PNC o dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, indette dopo il 1° luglio 2023. È importante stabilire se tali procedure devono ancora fare riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, che sono state abrogate con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023.
Una lettura attenta delle disposizioni evidenzia che l'articolo 225, comma 8, conferma la specialità delle disposizioni derogatorie del d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte dal d.l. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, nonché i rinvii a tale decreto legislativo e agli atti attuativi dello stesso d.l. n. 77 del 2021. Questi effetti continuano ad essere validi anche dopo il 1° luglio 2023.
Questa interpretazione è in linea con l'intenzione del legislatore, come espressa nella relazione al nuovo Codice dei contratti pubblici, di semplificare le procedure per consentire una rapida realizzazione delle opere. Il d.l. n. 77 del 2021 giustifica la necessità e l'urgenza di introdurre disposizioni derogatorie per accelerare i procedimenti legati alla transizione ecologica e digitale e ai contratti pubblici.
Per garantire la certezza del diritto e un'armonizzazione normativa, in conformità con la ratio legis sottesa alle disposizioni sopra menzionate, è confermata la specialità delle disposizioni speciali del d.l. n. 77 del 2021 anche dopo il 1° luglio 2023 per le procedure di evidenza pubblica relative alle opere finanziate con risorse del PNRR, del PNC o dei fondi strutturali dell'Unione europea, comprese le infrastrutture ad esse connesse, anche se non finanziate con tali risorse.
Normativa applicabile alle procedure di evidenza pubblica delle opere finanziate con fondi PNRR e assimilate indette dai Comuni non capoluogo di provincia
Secondo l'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: "Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il riuso e il riciclo dei rifiuti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'articolo 50, comma 3, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, in relazione agli affidamenti degli appalti pubblici di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i comuni non capoluogo di provincia adottano criteri ambientali minimi, nonché specifiche disposizioni organizzative, gestionali e procedurali per le procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55".
In base a questa disposizione, i Comuni non capoluogo di provincia, nell'indire le procedure di evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, devono adottare criteri ambientali minimi e disposizioni specifiche organizzative, gestionali e procedurali.
In conclusione, per le procedure di evidenza pubblica relative alle opere finanziate con risorse del PNRR e assimilate, occorre fare riferimento alle disposizioni del decreto-legge n. 77 del 2021 anche dopo il 1° luglio 2023. Allo stesso modo, i Comuni non capoluogo di provincia devono adottare i criteri ambientali minimi e le disposizioni specifiche per le procedure di evidenza pubblica di cui al decreto-legge n. 32 del 2019.