Sulla Gazzetta ufficiale n. 148 di ieri è pubblicato il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 recante “Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport”, in vigore da oggi 24 giugno.
Inviato speciale per il cambiamento climatico. Segnaliamo l'articolo 5 del DL il quale tra l'altro dispone che “Al fine di consentire una piu' efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. La durata dell'incarico e' fissata, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Art. 6 Consiglio di amministrazione ENEA. “All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti».
Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 7 Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione. “L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.
All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del presente comma»;
b) al comma 5, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis».
All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima.».
Art. 8 Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “All'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole «Lo scopo statutario e'» sono inserite le seguenti: «la progettazione nonche'» e dopo le parole «bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» sono inserite le seguenti: «nonche' delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla societa', di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021»;
2) al terzo periodo, le parole «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32» sono sostituite dalle seguenti: «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32»;
b) al comma 2-bis, le parole «sono attribuiti i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»;
c) al comma 9, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
In allegato il decreto-legge
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