Fisco

Registrazione atti privati: i nuovi codici per i tributi ipotecari e catastali

L'Agenzia delle entrate ha istituito, con la risoluzione n. 73/E del 19 novembre 2020, nuovi codici tributo che consentiranno il versamento, tramite modello F24, delle imposte ipotecaria e catastale (e delle relative sanzioni)

venerdì 20 novembre 2020 - Redazione Build News

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L'Agenzia delle entrate ha istituito, con la risoluzione n. 73/E del 19 novembre 2020, nuovi codici tributo che consentiranno il versamento, tramite modello F24, delle imposte ipotecaria e catastale (e delle relative sanzioni) dovute per la registrazione degli atti privati.

Vanno ad aggiungersi, completando il quadro, a quelli relativi al Registro e al Bollo, già istituiti, in attuazione del decreto Mef dell’8 novembre 2011 che ha previsto l’utilizzo del modello F24 per versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati, a partire dal 2 marzo 2020, con la risoluzione n. 9/2020.

Nello specifico, si tratta del:

- 1555, “ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria”

- 1556, “ATTI PRIVATI – Imposta catastale”

- 1557, “ATTI PRIVATI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”.

Nel modello, trovano posto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e, per quanto riguarda l’“anno di riferimento”, in tale campo, va riportato l’anno di formazione dell’atto.

Con la stessa risoluzione, inoltre, sono stati appositamente ridenominati i codici tributo collegati agli avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle entrate, in relazione alle stesse imposte. Anche questi già previsti con le risoluzioni nn. 16/2016 e 57/2018. Sono:

- l’A140 ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”

- l’A141 ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta catastale - somme liquidate dall’ufficio”

- l’A149 ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie - somme liquidate dall’ufficio”.

La loro collocazione, nel modello F24, è sempre la sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. In questo caso, però, oltre all’“anno di riferimento”, vanno indicati, negli omonimi campi, il “codice ufficio” e il “codice atto”, ricavabili nell’avviso ricevuto.

Infine, l’Agenzia ricorda che per le spese di notifica, relative agli avvisi in argomento, esiste lo specifico codice tributo: il 9400 “spese di notifica per atti impositivi”.

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