Sentenze

Regolamento edilizio-tipo, la Consulta respinge i ricorsi di Puglia e Provincia autonoma di Trento

Salvo l’articolo 17-bis dello “Sblocca-Italia”

lunedì 29 maggio 2017 - Redazione Build News

1_a_b_consulta-c-c

Con la sentenza n. 125/2017 depositata il 26 maggio, la Corte costituzionale non ha accolto i ricorsi presentati dalla Regione Puglia e dalla Provincia autonoma di Trento contro l’art. 17-bis dello “Sblocca-Italia” - decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il censurato art. 17-bis aggiunge il comma 1-sexies all’art. 4 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», stabilendo che «[i]l Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

Nella seduta del 20 ottobre 2016 è stata raggiunta l’intesa in Conferenza unificata mediante la quale è stato adottato lo schema di regolamento edilizio-tipo. I regolamenti comunali devono essere ordinati secondo indici volti a «semplificarne la consultazione e garantirne l’uniformità di impianto», e dovranno essere suddivisi in due parti: una prima parte (Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia) in cui viene puntualmente richiamata la disciplina generale sovraordinata dell’attività edilizia statale e regionale (allegato A dell’intesa); una seconda parte (Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia) contenente la disciplina regolamentare edilizia comunale, ordinata nel rispetto dello schema generale e uniforme di cui all’Allegato 1 dell’intesa. I regolamenti comunali, inoltre, dovranno utilizzare le definizioni uniformi di cui all’Allegato B dell’intesa, così come, in futuro, Stato, Regioni ed enti locali nella normativa di rispettiva competenza (art. 2, comma 2, dell’intesa).

La Regione Puglia ha contestato, in primo luogo, che la disciplina in esame rientri nelle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» e «tutela della concorrenza», di competenza statale esclusiva (art. 117, secondo comma, lettere e e m). La disposizione in esame non individuerebbe una prestazione da erogare, di cui è necessario definire i livelli strutturali e qualitativi capaci di soddisfare i diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione, ma disciplinerebbe una funzione normativa concernente le modalità di adozione e i contenuti del regolamento edilizio-tipo.

L’intervento legislativo de quo ricadrebbe, invece, nella materia di competenza concorrente «governo del territorio», in riferimento alla quale è attribuito al legislatore statale il potere di dettare i principi fondamentali della materia in forma di legge e non di regolamento. Ne discenderebbe, secondo la Regione Puglia, non solo la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., ma anche del sesto comma dello stesso articolo, il quale stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato soltanto nelle materie di legislazione esclusiva.

Secondo la Consulta tale questione non è fondata: “Nonostante l’impropria auto-qualificazione legislativa e il corretto inquadramento offerto dalla Regione ricorrente, le censure proposte non sono fondate: né quelle relative alla mancata definizione diretta da parte dello stesso legislatore dello schema di regolamento-tipo, né quelle relative all’art. 117, sesto comma, Cost.”.

In allegato la sentenza della Corte costituzionale

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Dello stesso autore


Ultime notizie
Salva Milano, la Camera approva la proposta di legge

Per consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi...

Progetti
Fascicolo Sanitario nazionale: si entra nella fase 2.0

Il terzo incontro del convengo che promuove l’uso dell’FSE si è tenuto...

Prodotti
Dispositivi per impianti idrici versatili ed efficienti

Le soluzioni SOCLA di Watts sono pensate per la regolazione e la...