Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 febbraio 2017, ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la legge Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
Tra le norme di questa legge regionale impugnate dal Governo, figurano quelle in materia di cave – che secondo il CdM contrasterebbero con la normativa statale contenuta nel codice dell’Ambiente, violando l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – e in materia di impianti energetici, che violerebbero i principi fondamentali in materia di energia riservati allo Stato dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Altre norme relative all’autorizzazione paesaggistica per taluni interventi in aree tutelate sarebbero in contrasto con quanto prescritto dal codice dei beni culturali, violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio di cui all’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.
CAVE E MATERIALI DI SCAVO. Ricordiamo che l'articolo 95 della legge n. 30/2016 del Veneto, articolo recante "Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava", nel dettare alcune disposizioni per la disciplina delle attività estrattive, al comma 2, regola le attività di lavorazione e stoccaggio presso cave non estinte dei materiali di scavo derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche, prevedendo inter alia che queste ultime attività sia consentite soltanto per materiali qualificabili come sotto prodotti ai sensi della normativa vigente.
Il comma 4 vieta per un periodo di 9 anni l'autorizzazione di nuove cave di sabbia e ghiaia.
Il comma 5, pur consentendo l'ampliamento delle cave di sabbia e ghiaia non estinte, lo condiziona alla presenza di taluni requisiti essenziali, ivi compresi un limite massimo determinato a priori dei volumi complessivamente assentiti ai singoli operatori richiedenti, nonché una soglia massima prestabilita (dì validità almeno triennale) dei volumi estraibili in ampliamento per ciascuna Provincia.
DISTANZE MINIME DEGLI IMPIANTI A BIOMASSA, A BIOGAS. L'art. 111, comma 2, della legge regionale impugnata, stabilisce le distanze minime degli impianti a biomassa, a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione (di potenza superiore ai 1.000 e ai 3.000 kW) rispetto alle residenze civili sparse e concentrate. Il comma 1 del medesimo art. 111 motiva l'adozione di dette misure "Al fine di contemperare il ricorso alluso di fonti energetiche rinnovabili con le esigenze di tutela della salute umana”.
I commi 3, 4 e 5 dell'art. 111 subordinano l'autorizzazione dei citati impianti alla loro conformità "alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica, come individuata e disciplinata nei piani urbanistici approvati o adottati e in regime di salvaguardia" (comma 3, primo periodo) o, in assenza, "nei piani gerarchicamente sovraordinati" (comma 4) ovvero ancora "alle prescrizioni contenute negli elaborati di valutazione ambientale strategica e pareri connessi relativi al piano energetico regionale, al piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera e, ove presenti, ai piani energetici comunali" (comma 5).
L'art. 111, comma 7, stabilisce che "Sino all'entrata in vigore delle linee guida regionali di cui al comma 6, gli impianti energetici di cui al comma 1, e loro ampliamenti, possono essere autorizzati in zona agricola esclusivamente qualora richiesti dall'imprenditore agricolo a titolo principale".
Il comma 8 dell'art. 111 prevede che "La Giunta regionale è autorizzata ad emanare provvedimenti esplicativi e di indirizzo in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo".
PIANO PAESAGGISTICO. L'articolo 63, comma7, inserendo il comma 1-bis all’art. 45-ter della legge regionale n. 11 del 2004, prevede che “La Giunta regionale, in attuazione all'accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) di cui agli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del Codice, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico di cui al comma 1, procede alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge di cui, rispettivamente, agli articoli 136 e 142, comma 1, del Codice”.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. L'art. 68, comma 1 (Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica) prevede che “Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni" e della valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" previa verifica della sussistenza di tali presupposti ai sensi delle disposizioni statali e regionali”.
In allegato le motivazioni dell'impugnativa