Con la risoluzione n. 86 del 4 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di poter godere nuovamente delle agevolazioni riservate alla 'prima casa' di abitazione in relazione ad un atto di donazione, nel caso in cui il contribuente ne abbia già fruito in sede di precedente acquisto a titolo oneroso di un immobile abitativo.
La possibilità di reiterare il trattamento agevolativo 'prima casa' non può essere riconosciuta nel caso in cui il contribuente, che ha già fruito delle agevolazioni 'prima casa' in sede di acquisto a titolo oneroso, proceda all'acquisto di un nuovo immobile a titolo gratuito, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicabilità della previsione recata dal comma 4-bis della Nota II-bis), posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Con riferimento al caso rappresentato, dunque, il contribuente istante che risulta già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni di cui alla Nota II-bis) posta in calce all'articolo 1 citato, potrà richiedere nuovamente le agevolazioni riservate alla 'prima casa di abitazione' in occasione della stipula di un atto di donazione di una abitazione, a condizione che nel predetto atto si impegni a vendere entro l'anno dal nuovo acquisto l'immobile preposseduto.