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Relazione tecnica ex DM 26 giugno per la sostituzione serramenti. Diversi orientamenti delle regioni

A differenza della Regione Lombardia, la Regione E. Romagna richiede una autodichiarazione al serramentista/rivenditore/installatore

lunedì 1 febbraio 2016 - Redazione Build News

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“La disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici, come descritta nel decreto n. 6480 del 30.7.2015, riprende puntualmente le disposizioni approvate con i decreti ministeriali 26 giugno 2015, fatto salvo l'anticipo al 2016 dei requisiti prestazionali che la normativa nazionale prevede dal 2019 e dal 2021.

Pertanto, sia il decreto 26 giugno 2015 (“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”) sia il decreto regionale 6480/2015 includono la sostituzione dei serramenti nella fattispecie della 'riqualificazione energetica'”.

Lo ha evidenziato Mauro Fasano della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile U.O. Energia e Reti Tecnologiche di Regione Lombardia, in una lettera in risposta alla richiesta di interpretazione del decreto 6480/2015 (Testo unico sull'efficienza energetica degli edifici della Regione Lombardia) presentata dall'Unicmi con mail del 18 dicembre scorso.

OCCORRE LA RELAZIONE TECNICA IN CASO DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI. Nella lettera il dirigente precisa che “La necessità di presentare al Comune la relazione tecnica anche in caso di interventi di riqualificazione energetica e, in particolare, di sostituzione dei serramenti è prevista nel decreto 26 giugno 2015 ("Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici") ed, in particolare nell'allegato 2 ("Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici"). Quest'ultimo, infatti, prevede al punto 6 di indicare le "Caratteristiche termiche delle chiusure tecniche trasparenti, apribili ed assimilabili dell'involucro edilizio interessati all'intervento" nonché le "Caratteristiche termiche delle chiusure tecniche opache, apribili ed assimilabili dell'involucro edilizio", allegando la relativa documentazione, come previsto anche al successivo punto 8”.

L'allegato c) del decreto n. 6480 del 2015 “non fa che riprendere (potremmo dire anche “copiare”) quanto contenuto nei decreti ministeriali sopra citati”.

ANCHE NEL CASO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERRAMENTI È NECESSARIA LA RELAZIONE TECNICA DI CUI AL DECRETO 26 GIUGNO 2015. Fasano aggiunge che “Quanto sopra risulta compatibile con l'art. 6 del DPR 380/2001 (”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"), dato che quest'ultimo, pur annoverando gli interventi di manutenzione ordinaria tra quelli che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fa salve, tra le altre, le normative relative all'efficienza energetica degli edifici”.

Quindi, è sbagliato ritenere che la sostituzione dei serramenti in caso di manutenzione ordinaria sia configurabile come attività di edilizia libera e in quanto tale non richieda alcun titolo abilitativo.

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA NON CHIEDE LA RELAZIONE TECNICA EX DM 26 GIUGNO. A differenza della Regione Lombardia, la Regione Emilia Romagna non chiede affatto la Relazione tecnica ex decreto 26 giugno 2015. Lo si evince dalla lettura dell'articolo 8 dell'“Atto di Coordinamento Tecnico Regionale per la definizione dei Requisiti Minimi di Prestazione Energetica degli Edifici” allegato alla DGR n. 967/2015 recante “Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e 25 bis L.R. 26/2004 e s.m.)”, pubblicata sul Bur Emilia-Romagna del 24 luglio 2015.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA, TITOLI ABILITATIVI, ACCERTAMENTI

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Atto, il rispetto dei requisiti minimi di cui all’Allegato 2 è obbligatorio, con la gradualità ivi indicata, per tutti gli interventi di cui all’art. 3, indipendentemente dal fatto che essi siano soggetti a titolo abilitativo ai sensi della Legge Regionale n. 15/2013, o siano riconducibili ai casi di cui all’art. 7 della medesima Legge Regionale 15/2013.

9. Al termine dei lavori, nel caso di edifici di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2 lett. a), di edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) punto i, e di ampliamenti di cui all’art. 3 comma 3 punto i, deve essere predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, l’Attestato di Qualificazione Energetica, senza alcun onere aggiuntivo per il committente.

12. Nei casi di interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 3 comma 2 lett. c), nel caso in cui l’intervento preveda la mera sostituzione di elementi edilizi o di sistemi tecnici per l’edilizia funzionalmente autonomi e dotati di caratteristiche prestazionali certificate, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto è attestata, dall’impresa esecutrice.

13. La documentazione di cui ai precedenti commi 9 e 12 è allegata alla richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità ovvero alla comunicazione di fine dei lavori per le opere soggette a CIL. Nel caso di intervento di attività edilizia libera non soggetto a CIL la stessa documentazione è conservata dal proprietario o da chi ne ha titolo.

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