Sentenze

Rendita centrali geotermiche: chiarimenti dalla Cassazione

I pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti e gli alternatori e i trasformatori vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita

lunedì 20 novembre 2023 - Redazione Build News

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In tema di centrali geotermiche, “i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché gli alternatori e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altre componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un'autonomia funzionale e reddituale stabile”.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, Sez. 5, nell'ordinanza n. 30303/2023 pubblicata il 31 ottobre.

Il caso di specie

L'Agenzia delle entrate ha proposto un ricorso contro Enel Green Power per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 14 dicembre 2021, n. 1503/01/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura Docfa del 20 dicembre 2011 (quindi, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), con riguardo alla centrale geotermica denominata “Selva” in Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) e censita in catasto con la categoria D/1 e la particella 38 sub. 1 del folio 71, di cui Enel Green Power era proprietaria, ha accolto l’appello proposto in via principale dalla società ed ha rigettato l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa il 27 novembre 2018, n. 502/01/2018.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva parzialmente accolto il ricorso originario – sul presupposto che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione non potessero avere rilevanza catastale (per l’equiparabilità alle miniere), mentre i carriponte, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori dovessero essere stimati per la determinazione della rendita della centrale geotermica.    

Il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, 1-quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione erano esclusi dalla stima della centrale geotermica, essendo assimilabili alle miniere, là dove, invece, essi costituivano componenti strutturali dotate dei requisiti di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo.

Determinazione della rendita

Nell'accogliere il ricorso principale, la Cassazione ricorda che “questa Corte è già più volte intervenuta su questioni identiche a quelle oggetto di causa (con riguardo, cioè, a fattispecie anteriori all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), affermando il principio di diritto, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede, secondo cui, in tema di centrali geotermiche, ai sensi dell'art. 1-quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché gli alternatori e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altre componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un'autonomia funzionale e reddituale stabile”.

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