Il contratto rent to buy “consente di concedere un immobile in godimento con il diritto del conduttore di acquistarne la proprietà, tenendo conto, in tutto o in parte, dei canoni versati (articoli da 21 a 23 del Dlgs 133/2014)”.
Il trattamento fiscale da applicare al canone pagato dal conduttore, spiega FiscoOggi.it nella rubrica “La Posta”, “è diversificato in considerazione della funzione (godimento dell’immobile e acconto prezzo) per la quale dette somme sono corrisposte: per la quota di canone imputata al godimento dell’immobile, trovano applicazione le disposizioni previste, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette, per i contratti di locazione; la parte residua andrà imputata a corrispettivo dell’eventuale trasferimento (circolare 4/E del 2015). Quest’ultima, infatti, ha natura di anticipazione e deve essere assimilata, ai fini fiscali, agli acconti prezzo della successiva vendita dell’immobile”.