I valori e le prescrizioni di cui alla legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 5 dicembre 1997 “non possono essere ritenuti applicabili alle strutture divisorie verticali e orizzontali meramente interne ad una stessa unità immobiliare, donde l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente che caratterizza la capacità di un elemento divisorio (parete o solaio) di abbattere il rumore, opera soltanto quando tale elemento sia posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari (nel mentre l’unico parametro che sarà necessario rispettare nell’isolamento dei locali posti nella medesima unità immobiliare abitativa è costituito dall’indice di rumore di calpestio dei solai)”.
Così la Corte di Cassazione (sezione II civile) nella sentenza n. 20447 del 17 luglio 2023.
Il caso di specie
I proprietari di alcune unità abitative hanno chiesto di accertare la responsabilità della società costruttrice e dei progettisti per gravi difetti di isolamento acustico (sia interno che in rapporto alle sorgenti esterne) in violazione dei parametri fissati dalla normativa di settore (L. n. 447 del 1995 e D.P.C.M. del 5 dicembre 1997) e, per l’effetto, di sentirli condannare (ciascuno in relazione al titolo a loro da attribuirsi) al risarcimento dei danni subiti per effetto del dedotto carente isolamento acustico dei rispettivi immobili, in ragione del deprezzamento connesso al valore dei costi necessari al ripristino del rispetto dei parametri di legge.
Secondo i professionisti, invece, non è legittima l’applicazione dei valori e prescrizioni della L. n. 447 del 1995 e del D.P.C.M. 5.12.1997 anche alle strutture divisorie meramente interne ad una stessa unità immobiliare abitativa e tra locali solamente agibili e vani abitabili appartenenti al medesimo appartamento.