Nel caso di edifici realizzati antecedentemente all’entrata in vigore del “DPCM 5.12.1997 - Determinazione di requisiti acustici passivi degli edifici” “la ristrutturazione parziale degli elementi di separazione tra unità immobiliari differenti e contermini può essere derogata dall’applicazione del decreto stesso. Come già rappresentato da questo Dicastero nella nota prot. n. DVA-2014-0002440 del 30/01/2014, nel caso di ristrutturazione parziale va comunque assicurato il miglioramento, o quantomeno il mantenimento, dei requisiti acustici passivi preesistenti degli elementi sui quali si interviene, anche se in deroga ai valori limite normativi.
Nel caso di ristrutturazione totale degli elementi di separazione tra unità immobiliari differenti e contermini, o nel caso di realizzazione di nuovi elementi, ad esempio nel caso di frazionamento di unità immobiliari, per il qual caso si rimanda alla nota prot. n. 14609/RIN del 18/10/2017, ad essi si applica il richiamato decreto anche qualora l’edificio sia stato realizzato antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso”.
Lo ha precisato il Ministero dell'ambiente nel parere dell'8 luglio 2020 - IN ALLEGATO - rilasciato a seguito della richiesta, da parte del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma, di chiarimenti in merito alla applicabilità dei limiti previsti dal “DPCM 5.12.1997 - Determinazione di requisiti acustici passivi degli edifici” in caso di interventi circoscritti ad una singola unità immobiliare ubicata in edificio composto da più unità immobiliari tra loro contermini.