Per quanto riguarda il campo di applicazione, secondo il gruppo Anit un nuovo decreto sull’acustica edilizia dovrà prevedere limiti di legge per: isolamento dai rumori aerei provenienti da altri ambienti abitativi o da ambienti di uso comune (ad es. vani scala); isolamento dai rumori esterni; isolamento dai rumori da calpestio; isolamento dai rumori da impianti a funzionamento continuo e discontinuo; controllo del tempo di riverbero di alcuni ambienti abitativi.
La Legge Europea 2013 bis (Legge 30-10-2014, n. 161, in vigore dal 25 novembre 2014), all’articolo 19, delega il Governo ad “adottare, entro 18 mesi […], uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili”.
Inoltre al comma 2 lettera g del medesimo articolo si legge che un decreto legislativo dovrà riguardare la “semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici”.
ABROGAZIONE DEL D.P.C.M. 5-12-1997. Quindi, osserva l'Anit, “sembra vi sia, in un certo senso, spazio per la scrittura di un nuovo documento sull’acustica edilizia che andrà ad abrogare il D.P.C.M. 5-12-1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.
Ma come dovrà essere impostato il decreto? Quali aspetti dovrà chiarire rispetto al documento del 1997? Certamente il “nuovo DPCM” dovrà rispondere a molte domande. In particolare però si ritiene che dovrà individuare chiaramente il proprio campo di applicazione, i valori limite da rispettare e le procedure di verifica e controllo”.
Il Gruppo di Lavoro di acustica Anit, composto da soci aziende e soci individuali, propone con un articolo – IN ALLEGATO - alcune semplici considerazioni su questi argomenti.