Nel caso in cui l'immobile presenti difetti di insonorizzazione, il costruttore è tenuto a risarcire l'acquirente. La disciplina in materia di requisiti acustici passivi degli edifici si applica infatti nei rapporti tra costruttori e acquirenti di immobili e tra costruttori e venditori di immobili.
Lo ha precisato il Tribunale di Firenze in una sentenza del 21 novembre 2016.
IL PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO DAL TRIBUNALE DI FIRENZE. “In tema di risarcimento dei vizi c.d. acustici dell'immobile, l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., non si identifica né con le azioni di garanzia, di cui all'art. 1492 cod. civ. , né con quella di esatto adempimento, in quanto può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, e quindi non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione del bene o al lucro cessante per la mancata rivendita dello stesso.
Ne consegue che l'azione di risarcimento può essere proposta in via alternativa, o anche cumulativa, rispetto alle azioni di adempimento, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto”.