Al fine di fornire chiarimenti ad alcuni quesiti sollevati dagli operatori sui requisiti di ammissione agli incentivi di cui al d.m. 16 febbraio 2016 – Conto Termico, il Gestore dei servizi energetici ha precisato quanto segue.
Si ricorda che l’art. 2, comma 1, lett. v) del D.M. 16 febbraio 2016, definisce Soggetto Responsabile il “soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all’incentivo […]”.
Pertanto si ribadisce che l’ammissibilità agli incentivi del Conto Termico è subordinata, tra l’altro, all’intervenuto pagamento delle spese riferite all’intervento, che devono essere effettuate direttamente dal Soggetto Responsabile. Non sono quindi ammissibili pagamenti disposti da parte di soggetti terzi, ad eccezione dei casi della locazione finanziaria e del credito al consumo per i quali si rinvia alle modalità previste al paragrafo 6.8 delle “Regole applicative del D.M. 16 Febbraio 2016”.
In tale contesto, si precisa che il GSE ritiene ammissibili i pagamenti effettuati dal tutore che agisce a tutela degli interessi del proprio rappresentato, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.