I residui derivanti dalla manutenzione del verde, costituiti da sfalci e potature del legno, dovrebbero essere qualificati come rifiuti e non utilizzati come sottoprodotti nella produzione di energia (per esempio impianti a biomasse legnose).
Sembra essere questa la posizione degli uffici della Commissione europea espressa nella risposta n. 3078471 del 26 aprile 2024, rilasciata a seguito di una richiesta inoltrata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Lettera delle associazioni a Pichetto Fratin
Il parere di Bruxelles ha messo in allarme le associazioni Agci, Aiel, Cia, Cna, Confagricoltura, Confartigianato, Confcooperative, Fiper, Legacoop e Uncem, che hanno scritto una lettera al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e al Vice Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava. Qui riportiamo il testo della lettera.
Ill.mo Ministro On. Gilberto Pichetto Fratin,
con la presente siamo a richiedere il Suo urgente intervento al fine di risolvere una questione interpretativa sull’applicazione della normativa in materia di rifiuti agli sfalci ed alle potature del verde che rischia di determinare ingenti danni per l’economia delle imprese nazionali e per la pubblica amministrazione.
La questione, già segnalata con preoccupazione da alcune delle nostre organizzazioni nell’ambito del tavolo di confronto sul tema della gestione dei residui della manutenzione del verde urbano, convocato presso il Suo Dicastero ed i cui lavori sono stati avviati lo scorso 2 aprile, risulta complicata dalla recente risposta 3078471 del 26 aprile 2024, fornita dagli uffici della Commissione europea a seguito di richiesta inoltrata da codesto Ministero.
In particolare, nella citata nota, la Commissione europea sembrerebbe aderire ad una interpretazione restrittiva di processo produttivo, con riferimento alla nozione di rifiuto, sulla base della quale dovrebbero essere qualificati tali anche i residui derivanti dalla manutenzione del verde che siano costituiti da sfalci e potature del legno e che in Italia, come peraltro in altri Paesi europei, sono attualmente impiegati, per lo più, come sottoprodotti nella produzione di energia (ad es. impianti a biomasse legnose).
Tale interpretazione, se confermata, renderebbe non a norma tutti gli impianti nazionali di produzione di energia da fonti rinnovabili che, impiegando i residui derivanti dalla manutenzione del verde come sottoprodotti, non risultano autorizzati per la gestione di rifiuti. Inoltre, si determinerebbe un significativo incremento di costi per gli enti locali che dovrebbero gestire tali materiali come rifiuti e, al contempo, condizionerebbe il mercato di approvvigionamento del cippato, riducendo l’offerta rispetto ad una domanda in forte crescita, aumentando il prezzo del biocombustibile e riducendo la competitività degli impianti di teleriscaldamento. In tale contesto, si ricorda come molti piccoli Comuni impieghino utilmente le potature dei propri parchi e giardini per alimentare impianti di teleriscaldamento di scuole ed edifici pubblici.
La lettura fornita nella nota, inoltre, affermando che le attività di manutenzione non sarebbero un processo produttivo, rischia di impedire l’assunzione della qualifica di sottoprodotto dei residui derivanti da tali attività (ad esempio quando svolte da imprese artigiane), non solo nel caso del servizio di manutenzione del verde, ma anche in altri settori.
In controtendenza, perciò, rispetto alla necessità di promuovere la prevenzione della produzione di rifiuti e la decongestione dei relativi sistemi di gestione, si impedirebbe, in tal modo, il virtuoso reimpiego di materiali e residui che non presentano alcun rischio ambientale e sanitario e il cui ciclo di vita o di utilizzabilità non risulta in alcun modo cessato.
Da ultimo, la nota, nel sostenere che i residui della manutenzione del verde non rientrano tra le esclusioni dei rifiuti, sembra completamente ignorare che la stessa direttiva esclude espressamente dal campo di applicazione dei rifiuti i residui agricoli e forestali reimpiegati in attività agricola o per la produzione di energia.
È infine evidente come debba essere adeguatamente considerata la differenza tra i residui costituiti da potature del legno (abbattimenti, interventi selvicolturali urbani) dagli altri residui ad esempio dalla raccolta dello sfalcio dei bordi strada che, essendo contaminati da materiali misti, sono evidentemente da gestire come rifiuti.
Ciò premesso, nel sottolineare che, come indicato nella stessa nota europea, l’interpretazione della normativa europea competa esclusivamente alla Corte di Giustizia e come, quindi, solo quella risulti vincolante, riteniamo indispensabile l’urgente convocazione di un incontro con le Scriventi Organizzazioni al fine di definire gli interventi da adottare urgentemente a livello nazionale per chiarire definitivamente la possibilità di impiego come sottoprodotti dei residui derivanti dalle attività di manutenzione del verde nel rispetto dei requisiti dell’art.184 - bis del Testo Unico Ambientale.
Parallelamente, si chiede di voler prevedere un intervento urgente presso la Commissione europea per assicurare che adeguato chiarimento sia disposto nel testo della Direttiva quadro in materia di rifiuti la cui modifica risulta attualmente in discussione.
Nel riservarci l’invio di una specifica proposta normativa, siamo a disposizione per fornire ogni necessario approfondimento e, nel restare in attesa di riscontro, La ringraziamo anticipatamente per l’attenzione che vorrà riservare alla presente.