Con la circolare n.7765 del 21 giugno 2016, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno ha fornito importanti chiarimenti sulla modalità di predisposizione del Fascicolo tecnico nel settore della resistenza al fuoco.
La circolare – qui sotto in allegato - chiarisce i casi in cui va previsto il fascicolo tecnico da parte del produttore e illustra le modalità su come predisporlo.
Viene in particolare precisato che le disposizioni di cui al dM 16/2/2007 (allegato B, punto B.8) e al dM 3/8/2015 – che disciplinano i contenuti del fascicolo tecnico – “non sono in contrasto con la disciplina più ampia dettata dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR – Regolamento Ue n. 305/2011): in caso di prodotti marcati CE ai sensi del citato CPR, infatti, il fascicolo tecnico non è necessario”.
In tale eventualità occorre “osservare integralmente le disposizioni comunitarie vigenti, ivi incluse quelle comprese nella norma Uni EN 15725 'Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione'”.
Per quanto riguarda la modalità di predisposizione, la circolare chiarisce che il fascicolo può essere fondato su norme Exap o non.
Infine, si precisa che “la relazione tecnica prevista ai fini della predisposizione del fascicolo tecnico può essere firmata anche da un professionista abilitato del laboratorio di prova, purché operante nell'ambito delle proprie competenze professionali. In questo caso residuale non è necessario alcun parere tecnico positivo dell'estensione da parte del laboratorio”.