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Responsabile tecnico comunale, si può esternalizzare solo verso un altro ente pubblico

Corte dei conti: l'ente locale deve privilegiare la convenzione con un altro comune e non può affidare funzioni tecniche ad un professionista esterno con contratto stabile

lunedì 19 ottobre 2015 - Redazione Build News

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Con la deliberazione n. 61/2015, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, ha sostenuto l'illegittimità, da parte di un ente locale, di affidare funzioni tecniche ad un professionista esterno con un contratto stabile, in quanto occorre invece privilegiare la convenzione con altro comune ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico sugli enti locali.

LA VICENDA. Con una richiesta formulata il 1° giugno del 2011, un Comune aveva interpellato la Sezione regionale di controllo per la Liguria, per chiedere se fosse possibile, per superare il problema dell’assenza del titolare dell’UTC (Ufficio Tecnico Comunale), provvedere con una consulenza continuativa. La Sezione aveva rilevato l’impossibilità di procedere con tale strumento, stante l’ordinarietà dei compiti amministrativi riservati all’Ufficio tecnico “non richiedendosi per lo svolgimento di tali compiti alcuna preparazione altamente qualificata diversa da quella richiesta dalla legge ai fini delle assunzioni di personale mediante le procedure concorsuali finalizzate”, suggerendo di ricorrere alle forme di lavoro c.d. “flessibili” (assunzioni a tempo determinato e contratti di collaborazione ordinaria), ai sensi dell’art. 92 TUEL.

Il Comune, con un'altra richiesta di parere, riprendendo la questione, precisa di non potere ricorrere alle medesime in quanto non si rispetterebbero i limiti previsti in materia di contenimento di spese per personale a tempo determinato e torna a chiedere “se risulti possibile, in considerazione dell’assoluta impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno della propria dotazione organica, provvedere alla esternalizzazione del servizio relativo all’ufficio tecnico comunale”, richiamando allo scopo i principi contenuti nella sentenza del TAR Campania n. 826 del 2015. Tale decisione ha ritenuto legittimo l’incarico, conferito dal Comune ad un avvocato del libero foro, di patrocinare e assistere in giudizio il Comune per tutti i nuovi giudizi, in attesa dell’espletamento del concorso per la nomina del Dirigente del Settore Affari Legali, pur in presenza di un avvocato comunale, riconoscendo la necessità di una professionalità altamente qualificata.

IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI. Secondo la Corte dei conti il principio richiamato “non sembra applicabile alla fattispecie de qua: non si può infatti sostenere che la difesa e rappresentanza in giudizio di tutti le nuove cause che coinvolgono un comune (che possono spaziare dalle questioni civilistiche a quelle più propriamente amministrative, fino a giungere al diritto penale, laddove il medesimo ritenesse di costituirsi come parte civile in determinati processi) presupponga conoscenze e nozioni possedute ordinariamente dagli impiegati pubblici. A conferma di ciò, si rileva la circostanza che il bando emesso per coprire quella posizione organizzativa richiedeva, quale requisito di ammissione alle prove scritte non solo l’abilitazione alla professione legale ma, addirittura, l’iscrizione all’albo dei Cassazionisti, che si ottiene solo a seguito di uno specifico esame, ovvero dopo otto anni di esercizio della professione e la frequentazione, con ottimi risultati, dei corsi istituiti dalla Scuola superiore dell’avvocatura con verifica finale per accertare la sussistenza dei relativi requisiti. Si tratta pertanto dell’individuazione di una professionalità non rinvenibile ordinariamente nelle piante organiche dei Comuni e che, pertanto, può legittimare, come ha ritenuto il TAR Campania, con una decisione condivisibile secondo questa Sezione, il conferimento di un incarico esterno con durata e compenso predeterminati”.

Non si può dire altrettanto “per il caso in esame, relativamente al quale la Sezione non può che confermare la propria consolidata giurisprudenza.

Peraltro, nel precedente parere, la Sezione aveva espressamente indicato, come soluzione al problema prospettato dal Comune, “la possibilità di ricorrere agli istituti previsti dall’art. 30 (convenzioni) e dall’art. 33 (esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni) del TUEL”.

Entrambi gli istituti consentirebbero di affrontare una spesa sensibilmente inferiore rispetto a quella sostenibile per un’assunzione a tempo determinato”.

PERCORSO GIURIDICO MENO COMPLESSO E PIÙ VELOCE. Di conseguenza, la Sezione ligure della Corte dei conti ritiene che, in presenza di una situazione di fatto come quella esposta dal Comune nella sua richiesta, “sia possibile stipulare una convenzione con altro Comune per usufruire congiuntamente del servizio dello stesso tecnico comunale, percorso giuridico sicuramente meno complesso e più celere rispetto a, quello comunque esperibile, dell’esercizio stabilmente associato della funzione dell’ufficio tecnico insieme ad un altro comune”.

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