Con la delibera n. 97/2016/PAR, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Molise, si è espressa in merito alla richiesta di parere di un sindaco in merito alla legittimità contabile della liquidazione al Rup dell'incentivo relativo alla responsabilità del procedimento connesso alla realizzazione di lavori pubblici fino alla data del 14 agosto 2014 sulla base dell'articolato normativo adottato, ai sensi dell'art.92 del d.lgs. n.163/2006, in data 07.11.2003 con delibera n.144, modificato in data 06.07.2004 con delibera n.103, mai impugnato.
Nella Camera di Consiglio del 17 febbraio scorso, la Sezione aveva sospeso la decisione in merito in attesa che si pronunciasse la Sezione delle Autonomie, presso cui pendeva una questione di massima su analogo quesito.
Con la delibera 18/Sezaut/2016/Qmig (LEGGI TUTTO), la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha affermato il seguente principio di diritto: “Il riconoscimento dell’incentivo alla progettazione di cui all’art. 93 comma 7-ter del d.lgs. n. 163/2006 in favore del responsabile unico del procedimento non presuppone necessariamente che l’intera attività di progettazione sia svolta all’interno dell’ente”.
In proposito, la Sezione regionale di controllo del Molise, con la citata delibera n. 97/2016/PAR depositata il 21 giugno, ritiene che il principio di diritto affermato dalla Sezione delle Autonomie con la detta deliberazione può trovare piena applicazione anche alla fattispecie in esame, atteso che la disposizione contenuta nell’art.92 del D.Lgs. n.193/2006 (nella versione precedente all’abrogazione ad opera dell'art.13, comma 1, D.L. n.90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n.114/2014) ha in seguito trovato collocazione nel citato art.93, comma 7-ter del medesimo decreto.