Sentenze

Responsabilità per crollo edificio: esente il progettista rispettoso delle regole vigenti all'epoca

Cassazione: in caso di crollo di un edificio il progettista responsabile è penalmente imputabile solamente per il mancato rispetto delle norme tecniche vigenti al momento del suo intervento

mercoledì 29 marzo 2017 - Redazione Build News

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Oggetto del pronunciamento della Corte di Cassazione è il crollo di un edificio avvenuto il 1 luglio 2004. Il fabbricato era in origine costituito da un piano seminterrato e da un piano terreno rialzato, realizzati tra il 1961 e il 1962 ed aventi destinazione residenziale; successivamente furono realizzati in sopraelevazione due ulteriori piani; tra il 1964 e il 1965, venne effettuato l'ampliamento del piano terra, su denuncia per opere edilizie presentata da un geometra.

Tra i molteplici interventi eseguiti nel tempo sulla struttura, un sicuro antecedente causale del crollo è costituito dai lavori di ampliamento del piano terreno eseguiti a cura del geometra nel 1964, mentre non è emerso in modo chiaro un altrettanto sicuro rilievo causale delle opere realizzate, sempre a cura del suddetto geometra, in epoca successiva nel 1988.

Con la sentenza n. 15138/2017 – IN ALLEGATO - depositata il 27 marzo, la quarta sezione penale della Cassazione ricorda che, posto che il geometra nel caso in esame si poneva come garante in rapporto a eventuali rischi derivanti dai lavori eseguiti nel 1964 per la stabilità dell'immobile, “la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante medesimo – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso”.

All'epoca della realizzazione dei lavori di ampliamento del piano terreno, largamente antecedenti l'emanazione del decreto ministeriale 20.11.1987, erano vigenti regole tecniche del tutto diverse in tema di carichi massimi, tali da rendere l'operato del geometra esente da censure in quanto rispettoso delle regole vigenti a quel tempo, qualificabili come norme cautelari.

Dunque, la Cassazione ha chiarito che in caso di crollo di un edificio il progettista responsabile è penalmente imputabile solamente per il mancato rispetto delle norme tecniche vigenti al momento del suo intervento.

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