Nella GU n.64 del 17 marzo 2017, è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, approvato venerdì dal Consiglio dei ministri, recante “Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”.
Nella premessa si parla della “straordinaria necessita' e urgenza di superare l'istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive, nonche' di modificare la disciplina della responsabilita' solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici”.
ART. 1 ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL LAVORO ACCESSORIO. Sono abrogati gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
ART. 2 RIPRISTINO INTEGRALE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN MATERIA DI APPALTI. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti,» sono soppresse;
b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
ART. 3 ENTRATA IN VIGORE. Il decreto legge è in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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