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Responsabilità solidale contributiva, occorre tenere conto del limite dei due anni

Fino al 27 aprile 2012 la norma di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 deve considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006)

venerdì 18 dicembre 2015 - Redazione Build News

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Con l'interpello n. 29 del 15 dicembre 2015, Confindustria, l’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro e l’Alleanza delle cooperative hanno avanzato istanza al fine di conoscere il parere della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro in ordine al regime di responsabilità solidale in materia contributiva, con particolare riferimento all’applicazione del termine di decadenziale di due anni ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.

In particolare, l’istante chiede chiarimenti circa l’individuazione del periodo entro il quale sia possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) e 29, comma 2, sopra citato.

IL QUADRO NORMATIVO. La Direzione generale per l'attività ispettiva ricorda, anzitutto, che la prima formulazione dell’art. 35, comma 28 citato, vigente fino al 28 aprile 2012, prevedeva che “l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”.

Nel contempo anche l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, prevedeva la medesima responsabilità stabilendo che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

Successivamente l’art. 35 citato è stato riformulato ad opera del D.L. n. 16/2012 (conv. da L. n. 44/2012), con cui si è circoscritta la previsione del regime di responsabilità solidale alle sole ipotesi del “versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto”, escludendo dalla formulazione originaria la previsione inerente la responsabilità a titolo contributivo.

Il medesimo art. 35, commi da 28 a 28-ter, da ultimo, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 è stato abrogato. Contestualmente l’art. 28, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto una corrispondente modifica dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, ampliandone l’originaria formulazione limitata ai trattamenti retributivi e contributivi, stabilendo che la responsabilità solidale ricorre anche per gli obblighi, ove previsti, relativi agli adempimenti del sostituto d’imposta, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600/1973.

OCCORRE TENERE CONTO DELLA LIMITAZIONE TEMPORALE DEI DUE ANNI. Dall’analisi delle norme indicate si evince che nel periodo di contemporanea vigenza delle citate disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 e all’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) – cioè sino al 27 aprile 2012 – la prima, in quanto di carattere speciale, debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28. Ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto.

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